(Testo approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci il 9 giugno 2019 – Approvato Regione Liguria Decreto 6713 del 7 novembre 2019)
Art.1. Denominazione e natura giuridica
1. È costituito ai sensi del d.lgs. 117/17
e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l’ente del terzo
settore denominato “Anpas Comitato regionale Liguria” o in forma breve “Anpas
Liguria”.
2. Anpas Liguria assume la forma
giuridica di associazione ed è articolazione di livello regionale dell'associazione
nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve Anpas), movimento nazionale
unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione nazionale delle Società di
Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel
1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze
italiane.
3. Di esso fanno parte tutte le
associazioni di volontariato associate ad Anpas con sede legale nel territorio
regionale della Regione Liguria.
4. A seguito dell’iscrizione nel
registro unico nazionale del terzo settore, sezione organizzazioni di
volontariato di cui al d.lgs. 117/17 e s.m.i., Anpas Liguria ha l’obbligo di
inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “organizzazione di volontariato” nella
denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
al pubblico.
5.
Anpas Liguria ha durata illimitata ed esaurisce le proprie finalità statutarie
nell’ambito della Regione Liguria.
Art. 2. Scopi e principi associativi
1. È scopo e missione istituzionale di Anpas
Comitato regionale Liguria la costruzione di una società più giusta e solidale
fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona
attraverso l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base
della convivenza umana. Anpas Liguria partecipa agli obiettivi universali della
pace, dell’educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare,
del diritto alla salute, della protezione e tutela dell’ecosistema, della
cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili. Essa fonda la
sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della
democrazia, dell’uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale,
sull’attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata
dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà, sull’elettività e gratuità delle cariche associative.
2. Anpas Liguria è una organizzazione di
volontariato e opera come articolazione di Anpas nazionale, rete associativa
nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.
3. Anpas Liguria e le sue associate si
avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in
conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.
Art. 3 Sede
1. Anpas Liguria ha sede legale nel
Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo
Comune, nonché l’istituzione di eventuali sedi operative o secondarie, purché
nel territorio della Regione Liguria, possono essere deliberate dal consiglio regionale
e non comportano modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
Art.4. Simbolo
1. Il simbolo è la croce rossa, bianca e
verde dell'Anpas con la dicitura Anpas Liguria. Il Comitato regionale vigila
sull’utilizzo del simbolo da parte delle associate nell’ambito della disciplina
stabilita dagli organi nazionali dell’Anpas.
Art. 5 Finalità ed attività
1. Sulla base dei principi e degli scopi
dello statuto nazionale di Anpas, Anpas Liguria si propone di perseguire, senza
scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento in ambito regionale, in via esclusiva
o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi della
vigente legislazione e in particolare:
a)
promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di interventi e servizi
sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni, compresa la promozione organizzazione e coordinamento delle attività
mutualistiche gestite anche dalle associate, anche in forma associata tra loro
di cui all’art. 5 lett. a del d.lgs. 117/17;
b)
promozione, organizzazione, coordinamento d’interventi e prestazioni sanitarie,
in particolare di gestione del trasporto sanitario e sociale, del soccorso,
dell’emergenza e urgenza, della donazione di sangue e organi di cui all’art. 5
lett. b del d.lgs. 117/17.
c)
promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di prestazioni soc
d)
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28
marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa di cui all’art. 5 lett. d del d.lgs. 117/17;
e)
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.
281 di cui all’art. 5 lett. e del d.lgs. 117/17;
g)
ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art. 5 lettera
h del d.lgs. 117/17;
h)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo, della pratica del volontariato,
di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell’archivio storico di
cui all’art. 5 lettera i del d.lgs. 117/17
i)
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo
e al contrasto della povertà educativa di cui all’art. 5 alla lettera l del d.lgs.
117/17;
l)
servizi strumentali, di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto delle associate nonché di enti di terzo settore e delle loro attività
di interesse generale nell’ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo
di promuoverne e accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali
di cui all’art. 5 lettera m del d.lgs. 117/17;
m)
cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e
successive modificazioni, previo accordo con Anpas nazionale secondo quanto
previsto dall’art. 5 statuto nazionale e di cui all’art. 5 alla lettera n del d.lgs.
117/17.
n)
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all’art. 5 lettera q del d.lgs.
117/17;
o)
accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti di cui all’art. 5
lettera r del d.lgs. 117/17;
p)
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata di cui all’art. 5 lettera v del d.lgs. 117/17;
q)
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari
opportunità e di aiuto reciproco di cui all’art. 5 lettera w del d.lgs. 117/17.
r)
cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio
1983, n. 184 previo accordo con Anpas nazionale secondo quanto previsto
dall’art. 5 statuto nazionale e di cui all’art.5 lettera x del d.lgs. 117/17.
s)
promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione
civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni di cui all’art. 5 lettera y del d.lgs. 117/17;
t)
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata di cui all’art. 5 lettera z del d.lgs. 117/17.
2. Come articolazione territoriale della
rete associativa nazionale Anpas, Anpas Liguria può prendere parte alle
attività di:
a)
monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo
al loro impatto sociale, anche attraverso quanto previsto dall’articolo 13
dello statuto nazionale;
b)
promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di
autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate.
3. Per il perseguimento delle proprie
finalità, Anpas Liguria può svolgere attività di raccolta fondi e attività
diverse da quelle sopra indicate, nei limiti e con i criteri consentiti dall’articolo
6 del Codice del Terzo Settore (CTS) ed eventuali successive modificazioni e
integrazioni. Può partecipare a procedure a evidenza pubblica, anche mediante
associazioni temporanee di scopo con altri enti del terzo settore e/o altre
forme di aggregazione consentite dalla legge
e compatibili con lo statu
Art. 6 Volontariato e lavoro retribuito
1. Anpas Liguria e le sue associate si
avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in
conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.
2. L’attività volontaria è incompatibile
con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui l’aderente è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate
dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dall’associazione medesima nel rispetto della vigente normativa. Sono
in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. L’associazione può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il
numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia
eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente
per le organizzazioni di volontariato.
Art. 7 Associate
1. Possono essere associate ad Anpas
Liguria le associazioni di volontariato che si ispirano ed operano in
conformità ai principi di cui all’articolo 1 dello statuto nazionale di Anpas,
all’art. 2 del presente statuto, e al codice etico di Anpas.
Art. 8 Affiliate
1. Sono affiliate ad Anpas Liguria le
organizzazioni con sede nel territorio di riferimento, senza scopo di lucro
soggettivo, anche interassociative e mutualistiche le quali, non avendo i
requisiti per essere associate, ne condividano l’ispirazione e gli obiettivi
generali.
2. Le affiliate presenti sul territorio
regionale sono invitate, con solo diritto di parola e senza diritto di voto,
alle assemblee di Anpas Liguria.
3. I regolamenti generali di Anpas e di Anpas
Liguria, disciplinano le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione
e le eventuali forme di consultazione.
Art. 9 Partecipazione al movimento
1. Anpas Liguria riconosce come suo
patrimonio insostituibile l’insieme dei soci e volontari che formano le associazioni
aderenti e dà loro rappresentanza tramite il movimento che esso realizza. I tesserati delle associate Anpas possono
costituire, nell’ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con
finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.
Art. 10 Requisiti delle associate
1. L’associata di Anpas Liguria deve:
a)
costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la
partecipazione diretta intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della
collettività;
b)
orientare il proprio impegno verso scopi e obiettivi di rinnovamento civile,
sociale e culturale e all’affermazione dei valori di solidarietà popolare;
c)
svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse
generale individuate dalla vigente normativa e coerenti con quelle indicate
dall’articolo 3
dello statuto nazionale Anpas e dall’articolo 5 del presente
statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee
e gratuite dei volontari associati;
d)
fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla
Costituzione;
e)
impostare la propria organizzazione sull’assenza dei fini di lucro, la
democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche
associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
f)
prevedere requisiti per l’ammissione di nuovi associati secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse
generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di
esclusione;
g)
utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
h)
impegnarsi ad adottare il codice etico di Anpas nei modi e
2. Alle associazioni è preclusa la
possibilità di associarsi solo ad Anpas Liguria, l’adesione comporta l’adesione
ad Anpas nazionale.
Art. 11 Diritti delle associate
1. Ogni associata, oltre ai diritti
previsti dalla normativa vigente, ha diritto:
a)
di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza
negli organi istituzionali;
b)
essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
c)
fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli
d)
esaminare i libri sociali formulando istanza scritta indirizzata al presidente
regionale il quale rilascia il consenso, secondo le modalità previste dal
regolamento associativo, entro i successivi 30 giorni. L’accesso può essere
limitato nei casi previsti dalla legge.
Art. 12 Doveri delle associate
1. Le associate, oltre ai doveri
previsti dalla normativa vigente, devono:
a)
rispettare le norme statutarie e regolamentari e le delibere del congresso
nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli e mantenere il
possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente statuto.
b)
diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell’Anpas sul proprio
territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di
appartenenza al movimento;
c)
indicare ed utilizzare la simbologia di Anpas in aggiunta alla propria;
d)
versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi
prescritti;
e)
consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall’
articolo 8 dello statuto nazionale e versarne ad Anpas nazionale l’importo
entro i termini stabiliti;
f)
adottare uno standard di rendicontazione delle attività adeguato alla normativa
vigente;
g) sottoporsi ai controlli svolti da Anpas in qualità di rete associativa nazionale e Anpas Liguria, quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla normativa vigente.
Art. 13 Acquisizione e perdita della
qualità di associata
1. L’associazione che
intende aderire formula apposita istanza al consiglio regionale di Anpas
Liguria. Entro 90 gg. il consiglio regionale, con l’ausilio degli uffici,
verifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente statuto, e,
qualora l’associazione risulti esserne in possesso, delibera parere positivo all’ammissione, lo
trasmette al consiglio nazionale Anpas e all’associazione richiedente
l’ammissione. L’associazione richiedente acquista la qualità di associata in
seguito alla delibera di ammissione emanata dal consiglio nazionale nei modi
previsti dall’art. 12 dello statuto nazionale. La
deliberazione è annotata nel libro degli associati e l’iscrizione decorre dalla
data di annotazione.
2. Il rigetto dell’istanza per carenza
dei requisiti da parte del consiglio regionale deve essere motivato. Chi ha
proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal rigetto, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci di Anpas Liguria, se non
appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
3. La qualità di associata si perde:
a)
per recesso, inviandone comunicazione al presidente nazionale e per conoscenza
al presidente di Anpas Liguria. Il recesso acquista efficacia con la presa
d’atto del consiglio nazionale.
b)
per morosità, comunicata dal presidente regionale al presidente nazionale entro
60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di
competenza. La pronuncia di morosità emessa dal consiglio nazionale comporta di
diritto la perdita della qualità di associata. La deliberazione è annotata nel
libro degli associati e la cancellazione decorre dalla data della delibera.
c)
per esclusione, qualora l’associata non si adegui al rispetto delle norme
statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i
livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e
regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del
volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi
motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all’Anpas, il
consiglio regionale di Anpas Liguria, ove necessario, prescrive alla
associazione un protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi.
Trascorso inutilmente detto termine il consiglio regionale di Anpas Liguria
trasmette gli atti al consiglio nazionale proponendo l’esclusione della
associata. La delibera di esclusione emanata dal consiglio nazionale comporta
l’esclusione di diritto dell’associata anche da Anpas Liguria. La deliberazione
è annotata nel libro degli associati e la cancellazione decorre dalla data
della delibera.
d)
per cessata attività o scioglimento, accertata la cessazione dell’attività
dell’associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l’avvenuto
scioglimento dell’associata, il consiglio regionale di Anpas Liguria propone al
consiglio nazionale la delibera di perdita della qualità di associata. La
delibera di perdita della qualità di associata emanata dal consiglio nazionale
comporta la cancellazione dell’associata. La deliberazione è annotata nel libro
degli associati e la cancellazione decorre dalla data della delibera.
4. L’associazione sottoposta ai
provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 del presente
articolo, deve essere preventivamente informata e invitata a esporre le proprie
ragioni difensive. È facoltà dell’associazione ricorrere contro i provvedimenti
assunti dal consiglio nazionale nei termini e modi indicati dallo statuto
nazionale
Art.14 Patrimonio
1. Anpas Liguria ha un proprio
patrimonio, che gestisce in modo autonomo costituito:
a)
da beni mobili e immobili;
b)
da titoli mobiliari pubblici e privati;
c)
da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni;
d)
dalle entrate di cui al successivo art.15.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo
svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la
distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita
dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavorator
Art. 15 Entrate
1.Le entrate di Anpas Liguria sono
costituite da:
a)
quote annuali delle associate determinate dall’assemblea;
b)
contributi volontari di enti pubblici e privati;
c)
rimborsi derivanti da convenzioni;
d)
rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
e)
contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di
specifiche attività e progetti;
f)
proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
g)
eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e
contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati
dal consiglio regionale in accordo con le associazioni interessate;
h)
liberalità, donazioni e lasciti
testamentari;
i)
rendite patrimoniali e finanziarie;
l)
attività di raccolta fondi;
m)
attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione;
n)
somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 84 del d.lgs.
117/17 e s.m.i.
n)
proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività
secondarie e strumentali;
o)
proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente;
p)
da ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/17 e s.m.i.
2. L'anno sociale e
amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 16 Scritture contabili e bilancio
1. L’associazione si dota di un adeguato
sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi
fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della
redazione del bilancio.
2. Il bilancio di esercizio è composto
da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, il
dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmen
3. Il bilancio viene depositato presso
il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei tempi e delle
modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 17 Bilancio sociale
1. L’associazione redige il bilancio
sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Qualora le entrate dell’associazione
risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia
eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in
vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è
facoltativa.
Art. 18 Organi dell’associazione
1.Sono organi del Comitato regionale Anpas
Liguria:
a)
l'assemblea regionale;
b)
il consiglio regionale;
c)
il presidente regionale;
d)
la direzione regionale;
e)
il collegio regionale dei revisori dei conti eletto qualora non sussista
l’obbligo di legge per la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore
legale dei conti;
f)
l’organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell’art. 30 del CTS, ove la
nomina di quest’ultimo sia obbligatoria per legge;
g)
il revisore legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa
sul terzo settore salvo che le relative competenze non siano attribuite dall’assemblea
dei Soci all’organo di controllo formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del
d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
g)
il collegio regionale dei probiviri.
2. Non possono far parte degli organi
sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con la associazione.
3. Ai componenti degli organi sociali, a
eccezione di quelli dell’organo di controllo e dell’organo di revisione in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile,
non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione, secondo le modalità stabilite dal consiglio regionale
all’inizio del suo mandato.
4. Il regolamento associativo
disciplina, nel rispetto del presente statuto e della vigente normativa, le
modalità di svolgimento delle elezioni degli organi sociali.
Art. 19 Assemblea regionale
1. L'assemblea regionale può essere
ordinaria e straordinaria e si compone di un delegato per ogni associata in
regola con il versamento delle quote associative e che abbia regolarmente
sottoscritto la tessera associativa di cui all’art. 8 dello statuto nazionale per
l’anno precedente. Hanno diritto a due delegati le associazioni che, sulla base
del tesseramento nazionale dell’anno precedente a quello in cui si svolge
l’assemblea, abbiano un numero di soci pari o superiore a 750. Hanno diritto a
tre delegati le associazioni che, sulla base del tesseramento nazionale
dell’anno precedente a quello in cui si svolge l’assemblea, abbiano un numero
di soci pari o superiore a 1500.
2. Le Associazioni ammesse nell’anno in
corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera
associativa dell’anno in corso.
3. L’associata non può farsi
rappresentare in assemblea da un’altra associata.
4. L'assemblea viene convocata dal presidente
regionale nei casi previsti dallo statuto. Può altresì essere convocata ogni
qual volta il consiglio regionale lo ritenga opportuno o ne venga fatta
richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della
quota associativa e la sottoscrizione del tesseramento dell’anno precedente.
5. La convocazione è effettuata dal presidente
regionale con comunicazione inviata alle associate a mezzo Pec (posta
elettronica certificata), posta elettronica con avviso di ricevimento e
pubblicazione sul sito web di Anpas Liguria almeno 30 (trenta) giorni prima
della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti
all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per
la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di
quello fissato per la riunione. L’assemblea deve essere convocata nel
territorio del Comune in cui l’associazione ha sede.
6. L'assemblea è presieduta dal presidente
di Anpas Liguria o, in caso di suo impedimento o assenza, da persona eletta
dall’assemblea scelta tra delegati presenti. In apertura dei propri lavori,
l’assemblea elegge tra i delegati un segretario e, qualora il presidente d’assemblea
lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.
7. Le riunioni dell’assemblea sono di
regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il
pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le
riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura
personale. È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di
prendere la parola. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale
da sottoscrivere unitamente al presidente e conservare presso la sede
dell’associazione.
Art.20 Assemblea ordinaria
1. L’assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei
delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualora siano
presenti almeno un quinto dei delegati. Le delibere sono assunte a maggioranza
assoluta dei presenti.
2. L'assemblea ordinaria:
a)
elegge e revoca il consiglio regionale, il collegio regionale dei revisori dei
conti o laddove sussistano gli obblighi di legge l’organo di controllo o il revisore
legale dei conti e il collegio regionale dei probiviri;
b)
approva il regolamento generale di Anpas Liguria e le sue modifiche;
c)
approva il regolam
d)
definisce le linee programmatiche dell’associazione;
e)
in prossimità del congresso nazionale elegge un consigliere nazionale, delibera
la lista dei candidati proposti per l'elezione del consiglio nazionale e degli
altri organismi in sede di congresso, nomina sulla base delle tessere nazionali
sottoscritte entro il 31 dicembre dell’anno precedente, un delegato al
congresso nazionale per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato al
congresso nazionale ogni ulteriori 10.000 soci;
g)
approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale
nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
h)
determina le quote associative tenendo conto di quanto dovrà essere versato al
livello nazionale;
i)
indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'Anpas;
l)
delibera in ordine ai ricorsi presentati contro il rigetto delle istanze di
ammissione pronunciate dal consiglio regionale;
m)
delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
n)
delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge.
3. L'assemblea è convocata almeno una
volta all’anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e entro il
centosessantottesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio. In prossimità del congresso
nazionale l’assemblea è convocata per gli adempimenti di cui alla lettere e del
comma 2 del presente articolo.
4. Assume le proprie deliberazioni con
voto palese con eccezione di quelle inerenti la nomina o revoca delle cariche
associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il presidente lo
ritenga opportuno in ragione della delibera. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
Art. 21 Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria:
a)
delibera in ordine alle modifiche dello statuto;
b)
delibera in ordine allo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione
dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio.
2. Per le deliberazioni di cui al comma
1 lettera a) del presente articolo l’assemblea è validamente costituita con la
presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto e il voto favorevole
dei due terzi degli associati presenti.
3. Per le deliberazione di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo l’assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
Art.22 Consiglio regionale
1. Il consiglio regionale è composto da
21 componenti eletti dall’assemblea regionale. Tutti i membri del consiglio
regionale debbono essere soci delle associazioni aderenti e da queste
candidati.
2. Il consiglio regionale dura in carica
per quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della carica
di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità, indipendenza previsti dall’art. 2382 del Codice Civile. Il consiglio
regionale si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del presidente regionale
o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
3. Il consiglio regionale:
a)
elegge e revoca il presidente;
b)
su proposta del presidente elegge e revoca il vicepresidente, delibera il
numero ed elegge i membri della direzione regionale ai sensi del successivo
art. 24 determinandone i poteri;
c)
determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati
dall’assemblea dei soci e dagli organismi nazionali;
d)
ha la gestione finanziaria del comitato;
e)
assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate
dalle singole associate;
f)
propone ad Anpas l'ammissione delle associazioni aventi sede nel territorio
ligure che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative verifiche;
g)
accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate;
h)
vigila sul permanere dei requisiti delle associate;
i)
delibera, qualora sia necessario, un periodo di affiancamento delle associate
per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 9
dello statuto nazionale e dell’art. 10 del presente statuto e per adottare, se
necessario, eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal regolamento
generale;
l)
prescrive, qualora sia necessario, protocolli di comportamento dando un termine
di adeguamento, trascorso inutilmente il quale trasmette gli atti a livello
nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;
m)
redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di
relazione sulla gestione;
n)
redige il bilancio preventivo che sottopone all’approvazione dell’assembela;
o)
su richiesta della direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni
concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come
previsto all’articolo 17, lettera g), dello statuto nazionale;
p)
delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli
scopi e finalità dell’associazione e della realizzazione delle attività
previste dal presente statuto;
q)
assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro
autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
r)
delibera in merito al trasferimento della sede legale e all’istituzioni di sedi
secondarie;
s)
accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
t)
delibera l’adesione di Anpas Liguria a enti, organismi, società di capitali in
conformità e nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
u)
adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’associazione.
5.
Il consiglio regionale è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. È presieduto dal presidente, delibera
favorevolmente con la maggioranza dei presenti e si riunisce almeno quattro
volte l’anno o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Nella prima seduta
successiva all’elezione da parte dell’assemblea elegge il presidente regionale, il
vicepresidente e gli altri componenti della direzione. Le deliberazioni sono assunte
per voto palese tranne quando inerenti le persone o quando il presidente
ritenga opportuno il voto segreto in ragione della delibera da assumere.
6. La convocazione avviene a cura del
presidente con avviso da inviare per iscritto mediante posta elettronica con
avviso di ricevimento a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della
data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con
preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. Delle
riunioni del consiglio regionale viene redatto un verbale da conservare in
apposito libro presso la sede dell’associazione.
7. Qualora il consiglio regionale, per
vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più
dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non
eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita,
procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima
riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle
deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. Il
consiglio regionale decade in caso di vacanza della metà più uno dei
componenti. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del
presidente e del collegio dei probiviri. In tal caso il collegio dei sindaci
e/o l’organo di controllo restano in carica sino alla loro naturale scadenza.
8. In caso di decadenza, il presidente
uscente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente, o in caso di
impedimento di quest’ultimo, il consigliere più anziano, provvede
immediatamente alla convocazione dell’assemblea per l’elezione degli organi
sociali.
9. La decadenza del consiglio regionale
comporta la decadenza di tutti gli organi sociali fatta eccezion
Art. 23 Presidente regionale
1. Il presidente regionale ha la
direzione di Anpas Liguria, si avvale della collaborazione della direzione regionale
e svolge le seguenti funzioni:
a)
è il legale rappresentante del comitato;
b)
può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;
c)
mantiene il rapporto con la presidenza nazionale;
d)
prende parte alle sedute del consiglio e dell'assemblea nazionale;
e)
dà esecuzione alle delibere del consiglio regionale e dell’assemblea.
2. Il presidente regionale dura in
carica quattro anni e può essere rieletto. In caso di necessità può assumere
provvedimenti d’urgenza sottoponendoli all’approvazione dell’organo competente
alla prima seduta utile. Il presidente può delegare in parte, o in via
temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o, in caso di
impedimento di quest’ultimo, ad altro componente del consiglio stesso.
Art. 24 Direzione regionale
1. La direzione regionale è composta da
cinque a nove componenti secondo le determinazioni del consiglio regionale fra
cui il presidente e il Vice-presidente. A eccezione del presidente e del
Vicepresidente, possono essere eletti componenti esterni al consiglio regionale
in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della direzione.
Dura in carica per quattro anni salvo decadenza del presidente regionale, del consiglio
regionale o revoca.
2. La direzione regionale collabora con
il presidente regionale nella sua attività nell’attuazione delle delibere del consiglio
regionale e cura i rapporti con la direzione nazionale per le valutazioni
inerenti ai rispe
Art. 25. Collegio regionale dei revisori
dei conti
1. Il collegio regionale dei revisori
dei conti provvede alla sorveglianza e al controllo periodico delle operazioni
amministrative e della correttezza del bilancio.
2. È composto da tre revisori
effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'associata. Dura in
carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.
Art. 26. Organo di controllo
Qualora sussistano le condizioni
previste dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti è
sostituito dall’organo di controllo costituito ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
117/17 e nominato con delibera dell’assemblea regionale. L’organo può essere,
nel rispetto della vigente normativa, anche monocratico. I componenti
dell’organo di controllo possono essere scelti anche tra persone non
appartenenti alle associazioni aderenti.
Art. 27. Revisore legale dei conti
1. Al verificarsi del superamento dei
limiti di cui all’art. 31, comma 1 del d.lgs. 117/17, l’assemblea procede alla
nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione.
2. Qualora sia nominato l’organo di
controllo e il medesimo sia costituito ai sensi della vigente normativa, esso
esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del
d.lgs. 117/17.
Art. 28. Collegio regionale dei probiviri
1. Il collegio regionale dei probiviri è
composto da tre membri che durano in carica quattro anni e nella prima riunione
eleggono il presidente. Il collegio si esprime sulle controversie interne all’associazione,
rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi di Anpas Liguria e
comunque sui ricorsi contro le decisioni sanzionatorie e le iniziative
disciplinari deliberate dal consiglio regionale.
Art. 29. Decadenza delle cariche
1. Tutti gli incarichi associativi
vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle associate
aderenti fatto salva l’appartenenza ai collegi dei revisori dei conti,
all’organo di controllo o al revisore legale dei conti.
2. Decade automaticamente dalla carica
il consigliere che nel corso dell’esercizio non intervenga ad almeno la metà
delle sedute del consiglio regionale.
Il consiglio regionale prende atto della decadenza alla prima seduta utile.
3. Decade altresì dalla carica di consigliere
regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo
palese e grave con i principi sanciti dal presente statuto. La decadenza è
deliberata dal consiglio regionale.
Art. 30 Libri sociali obbligatori
1. Anpas Liguria detiene i libri sociali
obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 31 Scioglimento del comitato
1. In caso di estinzione o scioglimento,
il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui
all’art. 45 del d.lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad Anpas se qualificata come ente del terzo settore ai sensi della vigente
disciplina o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 32 Norma transitoria
1. Gli organi sociali in carica alla
data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla naturale
scadenza del mandato.
2. Qualora, in osservanza delle vigenti
disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell’organo
di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei
conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni del presente statuto
e degli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e s.m.i. e del presente statuto.
Art. 33. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto
si rinvia allo statuto nazionale, al regolamento di Anpas Liguria, al regolamento
di Anpas nazionale, alle leggi e norme vigenti.