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Statuto

(Testo approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci il 9 giugno 2019 – Approvato Regione Liguria Decreto 6713 del 7 novembre 2019)

Art.1. Denominazione e natura giuridica

1. È costituito ai sensi del d.lgs. 117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l’ente del terzo settore denominato “Anpas Comitato regionale Liguria” o in forma breve “Anpas Liguria”.

2. Anpas Liguria assume la forma giuridica di associazione ed è articolazione di livello regionale dell'associazione nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve Anpas), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione nazionale delle Società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

3. Di esso fanno parte tutte le associazioni di volontariato associate ad Anpas con sede legale nel territorio regionale della Regione Liguria.

4. A seguito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117/17 e s.m.i., Anpas Liguria ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “organizzazione di volontariato” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

5. Anpas Liguria ha durata illimitata ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria.

Art. 2. Scopi e principi associativi

1. È scopo e missione istituzionale di Anpas Comitato regionale Liguria la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana. Anpas Liguria partecipa agli obiettivi universali della pace, dell’educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell’ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili. Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell’uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale, sull’attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, sull’elettività e gratuità delle cariche associative.

2. Anpas Liguria è una organizzazione di volontariato e opera come articolazione di Anpas nazionale, rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.

3. Anpas Liguria e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 3 Sede

1. Anpas Liguria ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, nonché l’istituzione di eventuali sedi operative o secondarie, purché nel territorio della Regione Liguria, possono essere deliberate dal consiglio regionale e non comportano modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

Art.4. Simbolo

1. Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'Anpas con la dicitura Anpas Liguria. Il Comitato regionale vigila sull’utilizzo del simbolo da parte delle associate nell’ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell’Anpas.

Art. 5 Finalità ed attività

1. Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale di Anpas, Anpas Liguria si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in ambito regionale, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi della vigente legislazione e in particolare:

a) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa la promozione organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite anche dalle associate, anche in forma associata tra loro di cui all’art. 5 lett. a del d.lgs. 117/17;

b) promozione, organizzazione, coordinamento d’interventi e prestazioni sanitarie, in particolare di gestione del trasporto sanitario e sociale, del soccorso, dell’emergenza e urgenza, della donazione di sangue e organi di cui all’art. 5 lett. b del d.lgs. 117/17.

c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di prestazioni soc io-sanitarie di cui al Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, compresa la promozione organizzazione e coordinamento di attività mutualistiche gestite anche dalle associate, anche in forma associata tra loro di cui all’art. 5 lett. c del d.lgs. 117/17.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all’art. 5 lett. d del d.lgs. 117/17;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui all’art. 5 lett. e del d.lgs. 117/17;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art. 5 lettera h del d.lgs. 117/17;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, della pratica del volontariato, di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell’archivio storico di cui all’art. 5 lettera i del d.lgs. 117/17

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all’art. 5 alla lettera l del d.lgs. 117/17;

l) servizi strumentali, di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate nonché di enti di terzo settore e delle loro attività di interesse generale nell’ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne e accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali di cui all’art. 5 lettera m del d.lgs. 117/17;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, previo accordo con Anpas nazionale secondo quanto previsto dall’art. 5 statuto nazionale e di cui all’art. 5 alla lettera n del d.lgs. 117/17.

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all’art. 5 lettera q del d.lgs. 117/17;

o) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti di cui all’art. 5 lettera r del d.lgs. 117/17;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all’art. 5 lettera v del d.lgs. 117/17;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e di aiuto reciproco di cui all’art. 5 lettera w del d.lgs. 117/17.

r) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 previo accordo con Anpas nazionale secondo quanto previsto dall’art. 5 statuto nazionale e di cui all’art.5 lettera x del d.lgs. 117/17.

s) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all’art. 5 lettera y del d.lgs. 117/17;

t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all’art. 5 lettera z del d.lgs. 117/17.

2. Come articolazione territoriale della rete associativa nazionale Anpas, Anpas Liguria può prendere parte alle attività di:

a) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto previsto dall’articolo 13 dello statuto nazionale;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità, Anpas Liguria può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate, nei limiti e con i criteri consentiti dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) ed eventuali successive modificazioni e integrazioni. Può partecipare a procedure a evidenza pubblica, anche mediante associazioni temporanee di scopo con altri enti del terzo settore e/o altre forme di aggregazione consentite dalla legge e compatibili con lo statu to, cui sia ammessa la partecipazione di enti del terzo settore. Può costituire e partecipare nei limiti e modi previsti dalla normativa vigente a enti, società di capitali e organismi locali, promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati.

Art. 6 Volontariato e lavoro retribuito

1. Anpas Liguria e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

2. L’attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui l’aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione medesima nel rispetto della vigente normativa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 7 Associate

1. Possono essere associate ad Anpas Liguria le associazioni di volontariato che si ispirano ed operano in conformità ai principi di cui all’articolo 1 dello statuto nazionale di Anpas, all’art. 2 del presente statuto, e al codice etico di Anpas.

Art. 8 Affiliate

1. Sono affiliate ad Anpas Liguria le organizzazioni con sede nel territorio di riferimento, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche le quali, non avendo i requisiti per essere associate, ne condividano l’ispirazione e gli obiettivi generali.

2. Le affiliate presenti sul territorio regionale sono invitate, con solo diritto di parola e senza diritto di voto, alle assemblee di Anpas Liguria.

3. I regolamenti generali di Anpas e di Anpas Liguria, disciplinano le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione.

Art. 9 Partecipazione al movimento

1. Anpas Liguria riconosce come suo patrimonio insostituibile l’insieme dei soci e volontari che formano le associazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il movimento che esso realizza.   I tesserati delle associate Anpas possono costituire, nell’ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Art. 10 Requisiti delle associate

1. L’associata di Anpas Liguria deve:

a) costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività;

b) orientare il proprio impegno verso scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e all’affermazione dei valori di solidarietà popolare;

c) svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale individuate dalla vigente normativa e coerenti con quelle indicate dall’articolo 3 dello statuto nazionale Anpas e dall’articolo 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari associati;

d) fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione;

e) impostare la propria organizzazione sull’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

f) prevedere requisiti per l’ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione;

g) utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;

h) impegnarsi ad adottare il codice etico di Anpas nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale.

2. Alle associazioni è preclusa la possibilità di associarsi solo ad Anpas Liguria, l’adesione comporta l’adesione ad Anpas nazionale. 

Art. 11 Diritti delle associate

1. Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto:

a) di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;

b) essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;

c) fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli

d) esaminare i libri sociali formulando istanza scritta indirizzata al presidente regionale il quale rilascia il consenso, secondo le modalità previste dal regolamento associativo, entro i successivi 30 giorni. L’accesso può essere limitato nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 Doveri delle associate

1. Le associate, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, devono:

a) rispettare le norme statutarie e regolamentari e le delibere del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli e mantenere il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente statuto.

b) diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell’Anpas sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;

c) indicare ed utilizzare la simbologia di Anpas in aggiunta alla propria;

d) versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;

e) consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall’ articolo 8 dello statuto nazionale e versarne ad Anpas nazionale l’importo entro i termini stabiliti;

f) adottare uno standard di rendicontazione delle attività adeguato alla normativa vigente;

g) sottoporsi ai controlli svolti da Anpas in qualità di rete associativa nazionale e Anpas Liguria, quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 Acquisizione e perdita della qualità di associata

1. L’associazione che intende aderire formula apposita istanza al consiglio regionale di Anpas Liguria. Entro 90 gg. il consiglio regionale, con l’ausilio degli uffici, verifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente statuto, e, qualora l’associazione risulti esserne in possesso, delibera parere positivo all’ammissione, lo trasmette al consiglio nazionale Anpas e all’associazione richiedente l’ammissione. L’associazione richiedente acquista la qualità di associata in seguito alla delibera di ammissione emanata dal consiglio nazionale nei modi previsti dall’art. 12 dello statuto nazionale. La deliberazione è annotata nel libro degli associati e l’iscrizione decorre dalla data di annotazione.

2. Il rigetto dell’istanza per carenza dei requisiti da parte del consiglio regionale deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci di Anpas Liguria, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

3. La qualità di associata si perde:

a) per recesso, inviandone comunicazione al presidente nazionale e per conoscenza al presidente di Anpas Liguria. Il recesso acquista efficacia con la presa d’atto del consiglio nazionale.

b) per morosità, comunicata dal presidente regionale al presidente nazionale entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal consiglio nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata. La deliberazione è annotata nel libro degli associati e la cancellazione decorre dalla data della delibera.

c) per esclusione, qualora l’associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all’Anpas, il consiglio regionale di Anpas Liguria, ove necessario, prescrive alla associazione un protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi. Trascorso inutilmente detto termine il consiglio regionale di Anpas Liguria trasmette gli atti al consiglio nazionale proponendo l’esclusione della associata. La delibera di esclusione emanata dal consiglio nazionale comporta l’esclusione di diritto dell’associata anche da Anpas Liguria. La deliberazione è annotata nel libro degli associati e la cancellazione decorre dalla data della delibera.

d) per cessata attività o scioglimento, accertata la cessazione dell’attività dell’associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l’avvenuto scioglimento dell’associata, il consiglio regionale di Anpas Liguria propone al consiglio nazionale la delibera di perdita della qualità di associata. La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal consiglio nazionale comporta la cancellazione dell’associata. La deliberazione è annotata nel libro degli associati e la cancellazione decorre dalla data della delibera.

4. L’associazione sottoposta ai provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 del presente articolo, deve essere preventivamente informata e invitata a esporre le proprie ragioni difensive. È facoltà dell’associazione ricorrere contro i provvedimenti assunti dal consiglio nazionale nei termini e modi indicati dallo statuto nazionale

 

Art.14 Patrimonio

1. Anpas Liguria ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo costituito:

a) da beni mobili e immobili;

b) da titoli mobiliari pubblici e privati;

c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni;

d) dalle entrate di cui al successivo art.15.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavorator i e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 Entrate

1.Le entrate di Anpas Liguria sono costituite da:

a) quote annuali delle associate determinate dall’assemblea;

b) contributi volontari di enti pubblici e privati;

c) rimborsi derivanti da convenzioni;

d) rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

e) contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

f) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;

g) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal consiglio regionale in accordo con le associazioni interessate;

h) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;

i) rendite patrimoniali e finanziarie;

l) attività di raccolta fondi;

m) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

n) somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 117/17 e s.m.i.

n) proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

o) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente;

p) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/17 e s.m.i. 

2. L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 Scritture contabili e bilancio

1. L’associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmen te effettuata nell’esercizio. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello statuto.

3. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17 Bilancio sociale

1. L’associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Art. 18 Organi dell’associazione

1.Sono organi del Comitato regionale Anpas Liguria:

a) l'assemblea regionale;

b) il consiglio regionale;

c) il presidente regionale;

d) la direzione regionale;

e) il collegio regionale dei revisori dei conti eletto qualora non sussista l’obbligo di legge per la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale dei conti;

f) l’organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell’art. 30 del CTS, ove la nomina di quest’ultimo sia obbligatoria per legge;

g) il revisore legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore salvo che le relative competenze non siano attribuite dall’assemblea dei Soci all’organo di controllo formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) il collegio regionale dei probiviri.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con la associazione.

3. Ai componenti degli organi sociali, a eccezione di quelli dell’organo di controllo e dell’organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, secondo le modalità stabilite dal consiglio regionale all’inizio del suo mandato.

4. Il regolamento associativo disciplina, nel rispetto del presente statuto e della vigente normativa, le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi sociali.

Art. 19 Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale può essere ordinaria e straordinaria e si compone di un delegato per ogni associata in regola con il versamento delle quote associative e che abbia regolarmente sottoscritto la tessera associativa di cui all’art. 8 dello statuto nazionale per l’anno precedente. Hanno diritto a due delegati le associazioni che, sulla base del tesseramento nazionale dell’anno precedente a quello in cui si svolge l’assemblea, abbiano un numero di soci pari o superiore a 750. Hanno diritto a tre delegati le associazioni che, sulla base del tesseramento nazionale dell’anno precedente a quello in cui si svolge l’assemblea, abbiano un numero di soci pari o superiore a 1500.

2. Le Associazioni ammesse nell’anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa dell’anno in corso.

3. L’associata non può farsi rappresentare in assemblea da un’altra associata. 

4. L'assemblea viene convocata dal presidente regionale nei casi previsti dallo statuto. Può altresì essere convocata ogni qual volta il consiglio regionale lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della quota associativa e la sottoscrizione del tesseramento dell’anno precedente.

5. La convocazione è effettuata dal presidente regionale con comunicazione inviata alle associate a mezzo Pec (posta elettronica certificata), posta elettronica con avviso di ricevimento e pubblicazione sul sito web di Anpas Liguria almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. L’assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l’associazione ha sede.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente di Anpas Liguria o, in caso di suo impedimento o assenza, da persona eletta dall’assemblea scelta tra delegati presenti. In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge tra i delegati un segretario e, qualora il presidente d’assemblea lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

7. Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al presidente e conservare presso la sede dell’associazione.

Art.20 Assemblea ordinaria

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualora siano presenti almeno un quinto dei delegati. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'assemblea ordinaria:

a) elegge e revoca il consiglio regionale, il collegio regionale dei revisori dei conti o laddove sussistano gli obblighi di legge l’organo di controllo o il revisore legale dei conti e il collegio regionale dei probiviri;

b) approva il regolamento generale di Anpas Liguria e le sue modifiche;

c) approva il regolam ento dei lavori assembleari;

d) definisce le linee programmatiche dell’associazione;

e) in prossimità del congresso nazionale elegge un consigliere nazionale, delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del consiglio nazionale e degli altri organismi in sede di congresso, nomina sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell’anno precedente, un delegato al congresso nazionale per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato al congresso nazionale ogni ulteriori 10.000 soci;

g) approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

h) determina le quote associative tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;

i) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'Anpas;

l) delibera in ordine ai ricorsi presentati contro il rigetto delle istanze di ammissione pronunciate dal consiglio regionale;

m) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

n) delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e entro il centosessantottesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio. In prossimità del congresso nazionale l’assemblea è convocata per gli adempimenti di cui alla lettere e del comma 2 del presente articolo.

4. Assume le proprie deliberazioni con voto palese con eccezione di quelle inerenti la nomina o revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio regionale non hanno diritto di voto.

Art. 21 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria:

a) delibera in ordine alle modifiche dello statuto;

b) delibera in ordine allo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio.

2. Per le deliberazioni di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.

3. Per le deliberazione di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo l’assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art.22 Consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è composto da 21 componenti eletti dall’assemblea regionale. Tutti i membri del consiglio regionale debbono essere soci delle associazioni aderenti e da queste candidati.

2. Il consiglio regionale dura in carica per quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall’art. 2382 del Codice Civile. Il consiglio regionale si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del presidente regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

3. Il consiglio regionale:

a) elegge e revoca il presidente;

b) su proposta del presidente elegge e revoca il vicepresidente, delibera il numero ed elegge i membri della direzione regionale ai sensi del successivo art. 24 determinandone i poteri;

c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dall’assemblea dei soci e dagli organismi nazionali;

d) ha la gestione finanziaria del comitato;

e) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;

f) propone ad Anpas l'ammissione delle associazioni aventi sede nel territorio ligure che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative verifiche;

g) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate;

h) vigila sul permanere dei requisiti delle associate;

i) delibera, qualora sia necessario, un periodo di affiancamento delle associate per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 9 dello statuto nazionale e dell’art. 10 del presente statuto e per adottare, se necessario, eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal regolamento generale;

l) prescrive, qualora sia necessario, protocolli di comportamento dando un termine di adeguamento, trascorso inutilmente il quale trasmette gli atti a livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;

m) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione;

n) redige il bilancio preventivo che sottopone all’approvazione dell’assembela;

o) su richiesta della direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come previsto all’articolo 17, lettera g), dello statuto nazionale;

p) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell’associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente statuto;

q) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;

r) delibera in merito al trasferimento della sede legale e all’istituzioni di sedi secondarie;

s) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

t) delibera l’adesione di Anpas Liguria a enti, organismi, società di capitali in conformità e nei limiti consentiti dalla vigente normativa;

u) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’associazione.

5. Il consiglio regionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È presieduto dal presidente, delibera favorevolmente con la maggioranza dei presenti e si riunisce almeno quattro volte l’anno o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Nella prima seduta successiva all’elezione da parte dell’assemblea elegge il presidente regionale, il vicepresidente e gli altri componenti della direzione. Le deliberazioni sono assunte per voto palese tranne quando inerenti le persone o quando il presidente ritenga opportuno il voto segreto in ragione della delibera da assumere.

6. La convocazione avviene a cura del presidente con avviso da inviare per iscritto mediante posta elettronica con avviso di ricevimento a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. Delle riunioni del consiglio regionale viene redatto un verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell’associazione.

7. Qualora il consiglio regionale, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. Il consiglio regionale decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri. In tal caso il collegio dei sindaci e/o l’organo di controllo restano in carica sino alla loro naturale scadenza.

8. In caso di decadenza, il presidente uscente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente, o in caso di impedimento di quest’ultimo, il consigliere più anziano, provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per l’elezione degli organi sociali.

9. La decadenza del consiglio regionale comporta la decadenza di tutti gli organi sociali fatta eccezion e per l’organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, quando previsti dalla vigente normativa, che permangono in carica sino alla loro naturale scadenza. La decadenza del consiglio regionale comporta altresì la contestuale decadenza di tutte le cariche ed incarichi da questo deliberati.

 

Art. 23 Presidente regionale

1. Il presidente regionale ha la direzione di Anpas Liguria, si avvale della collaborazione della direzione regionale e svolge le seguenti funzioni:

a) è il legale rappresentante del comitato;

b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;

c) mantiene il rapporto con la presidenza nazionale;

d) prende parte alle sedute del consiglio e dell'assemblea nazionale;

e) dà esecuzione alle delibere del consiglio regionale e dell’assemblea.

2. Il presidente regionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto. In caso di necessità può assumere provvedimenti d’urgenza sottoponendoli all’approvazione dell’organo competente alla prima seduta utile. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 24 Direzione regionale

1. La direzione regionale è composta da cinque a nove componenti secondo le determinazioni del consiglio regionale fra cui il presidente e il Vice-presidente. A eccezione del presidente e del Vicepresidente, possono essere eletti componenti esterni al consiglio regionale in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della direzione. Dura in carica per quattro anni salvo decadenza del presidente regionale, del consiglio regionale o revoca.

2. La direzione regionale collabora con il presidente regionale nella sua attività nell’attuazione delle delibere del consiglio regionale e cura i rapporti con la direzione nazionale per le valutazioni inerenti ai rispe ttivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

Art. 25. Collegio regionale dei revisori dei conti

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti provvede alla sorveglianza e al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

2. È composto da tre revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'associata. Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Art. 26. Organo di controllo

Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti è sostituito dall’organo di controllo costituito ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 117/17 e nominato con delibera dell’assemblea regionale. L’organo può essere, nel rispetto della vigente normativa, anche monocratico. I componenti dell’organo di controllo possono essere scelti anche tra persone non appartenenti alle associazioni aderenti.

Art. 27. Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del d.lgs. 117/17, l’assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione.

2. Qualora sia nominato l’organo di controllo e il medesimo sia costituito ai sensi della vigente normativa, esso esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. 117/17. 

Art. 28. Collegio regionale dei probiviri

1. Il collegio regionale dei probiviri è composto da tre membri che durano in carica quattro anni e nella prima riunione eleggono il presidente. Il collegio si esprime sulle controversie interne all’associazione, rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi di Anpas Liguria e comunque sui ricorsi contro le decisioni sanzionatorie e le iniziative disciplinari deliberate dal consiglio regionale.

Art. 29. Decadenza delle cariche

1. Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle associate aderenti fatto salva l’appartenenza ai collegi dei revisori dei conti, all’organo di controllo o al revisore legale dei conti.

2. Decade automaticamente dalla carica il consigliere che nel corso dell’esercizio non intervenga ad almeno la metà delle sedute del consiglio regionale. Il consiglio regionale prende atto della decadenza alla prima seduta utile.

3. Decade altresì dalla carica di consigliere regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente statuto. La decadenza è deliberata dal consiglio regionale.

 

Art. 30 Libri sociali obbligatori

1. Anpas Liguria detiene i libri sociali obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 31 Scioglimento del comitato

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 del d.lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Anpas se qualificata come ente del terzo settore ai sensi della vigente disciplina o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 32 Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato.

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni del presente statuto e degli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e s.m.i. e del presente statuto.

Art. 33. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto nazionale, al regolamento di Anpas Liguria, al regolamento di Anpas nazionale, alle leggi e norme vigenti.