HOME LOGIN CERCA
 
HOME  >  Chi siamo  >  REGOLAMENTO
REGOLAMENTO


Titolo I – Disposizioni Preliminari

Articolo 1 – Scopo e Finalità del Regolamento Generale

1.         Il presente Regolamento Generale detta disposizioni esecutive, integrative e attuative dello Statuto dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Comitato Regionale Liguria (di seguito “ANPAS Liguria” o “Associazione”), relative all’organizzazione dell’Associazione e alle norme di procedura interne, nonché disposizioni inerenti alle modalità di esecuzione delle attività proprie di ANPAS Liguria.

Articolo 2 – Interpretazione del Regolamento Generale e risoluzione dei conflitti

1.         Le disposizioni del presente Regolamento Generale devono essere interpretate in conformità con lo Statuto di ANPAS Liguria, con lo Statuto e con i regolamenti dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (di seguito semplicemente “ANPAS”), e con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

2.         In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Regolamento Generale e quelle dello Statuto dell’Associazione ovvero degli altri regolamenti di ANPAS Liguria, si applicheranno – nell’ordine – lo Statuto di ANPAS Liguria, il presente Regolamento Generale, i regolamenti di ANPAS Liguria approvati dall’Assemblea e tutti gli altri regolamenti dell’Associazione.
Titolo II – Organizzazione Territoriale e Strutture Operative
Capo I – Coordinamenti

Articolo 3 – Coordinamenti Interdistrettuali e Distrettuali

1.         Il Consiglio Regionale, anche su richiesta delle associate interessate, può istituire, con propria deliberazione, strutture operative di coordinamento di livello locale, interdistrettuale (corrispondenti al territorio di più distretti sociosanitari) o distrettuale (corrispondenti al territorio di un distretto sociosanitario), denominate Coordinamenti, allo scopo di assicurare (a) un più efficace raccordo e una maggiore sinergia tra le attività delle associate medesime e tra queste ed ANPAS Liguria; (b) un migliore interscambio informativo e operativo tra le associate e tra queste ed ANPAS Liguria; (c) il puntuale esercizio, su ciascun territorio, delle funzioni proprie di ANPAS Liguria, in qualità di articolazione territoriale di ANPAS, Rete Associativa Nazionale ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; (d) l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni assunte dalla Direzione Regionale e dal Consiglio Regionale di ANPAS Liguria sul territorio di competenza.

2.         Ai fini della sua istituzione e del suo corretto dimensionamento, riunisce le associazioni aventi sede nel distretto. È comunque ammessa la costituzione di un Coordinamento Interdistrettuale – corrispondente al territorio della Città Metropolitana o della Provincia – anche laddove sul territorio metropolitano o provinciale siano presenti, nel complesso, almeno tre associate.

3.         I Coordinamenti non godono di propria autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e patrimoniale. Essi costituiscono articolazione operativa interna di ANPAS Liguria. I Coordinamenti operano sotto la vigilanza del Consiglio Regionale e possono avvalersi per il loro funzionamento, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Regionale, degli Uffici di ANPAS Liguria oltreché delle strutture, delle dotazioni e del personale che le associate appartenenti a ciascun Coordinamento possano – all’occorrenza – mettere a disposizione dell’interesse collettivo.  

Articolo 4 – Struttura e Attività dei Coordinamenti

1.         La struttura e l’attività dei Coordinamenti è ispirata a criteri di democraticità e massima partecipazione, in conformità ai principi che ispirano l’attività di ANPAS. Ciascun Coordinamento si compone delle associate di ANPAS Liguria aventi sede legale nel territorio di competenza del Coordinamento medesimo.

2.         Presso i Coordinamenti opera l’Assemblea di Coordinamento, la quale si compone del Presidente pro tempore di ciascuna associata appartenente al Coordinamento o suo delegato. All’Assemblea di Coordinamento partecipano, senza diritto di voto ma con diritto d’intervento i (a) i Consiglieri Regionali di ANPAS Liguria, appartenenti alle associate che compongono il Coordinamento stesso e (b), laddove lo ritengano necessario od opportuno, il Presidente di ANPAS Liguria e i componenti della Direzione Regionale di ANPAS Liguria.

3.         L’Assemblea di Coordinamento è organo consultivo del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale di ANPAS Liguria per le questioni di interesse territoriale. Essa, inoltre, assicura la piena condivisione di tutte le attività e il puntuale raccordo informativo tra le associate appartenenti al Coordinamento, nonché tra queste ed ANPAS Liguria, adottando gli indirizzi e le raccomandazioni ritenute utili e opportune.

4.         Presso ciascun Coordinamento opera, inoltre, il Comitato Operativo di Coordinamento, il quale si compone dei Consiglieri Regionali di ANPAS Liguria, appartenenti alle associate che compongono il Coordinamento stesso e può essere integrato da eventuali ulteriori Referenti d’Area – nominati dal Consiglio Regionale ai sensi del successivo comma 7, tra i rappresentanti delle associate appartenenti al Coordinamento – in numero non superiore a tre.

5.         Esso assolve le funzioni di raccordo operativo tra le associate appartenenti al Coordinamento e di migliore organizzazione delle attività di ANPAS Liguria sul territorio, ivi incluse le attività comuni a più associate appartenenti al Coordinamento; provvede, inoltre –  ove necessario e in raccordo con i competenti Organi Associativi di ANPAS Liguria – a favorire sul territorio l’esercizio delle funzioni di Rete Associativa Nazionale ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale di ANPAS Liguria sul territorio.

6.         L’Assemblea di Coordinamento designa, tra i Consiglieri Regionali di ANPAS Liguria, componenti del Comitato Operativo, un Coordinatore. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Regionale con propria deliberazione e provvede alla convocazione dell’Assemblea di Coordinamento e del Comitato Operativo, coordinandone i lavori. Il Coordinatore assicura la piena operatività del Coordinamento e l’adeguatezza dei flussi informativi tra il Coordinamento e gli Organi Associativi di ANPAS Liguria.

7.         Su proposta dell’Assemblea di Coordinamento, il Consiglio Regionale può nominare, tra i componenti del Comitato Operativo, un Referente d’Area, per ciascuna delle aree di attività di ANPAS Liguria, individuate dal Consiglio Regionale medesimo. Ciascun Referente provvede al puntuale coordinamento operativo delle attività proprie dell’Area assegnata, sul territorio di competenza, favorendo la corretta e proficua collaborazione tra le associate, nonché tra queste e ANPAS Liguria. Il Referente d’Area opera in stretto coordinamento con la Direzione Regionale, con i Responsabili Regionali d’Area e con i Consiglieri Regionali Delegati per le attività proprie dell’Area assegnata.

Articolo 5 – Funzionamento dell’Assemblea e del Comitato Operativo di Coordinamento

1.         L’Assemblea di Coordinamento è validamente costituita e opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Essa è presieduta dal Coordinatore ovvero – in caso di assenza – dal componente più anziano d’età. L’Assemblea persegue, per quanto possibile, l’obiettivo di addivenire a determinazioni unanimemente condivise. In ogni caso, laddove necessario, l’Assemblea di Coordinamento delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti. Nella sua prima seduta l’Assemblea di Coordinamento, presieduta dal componente più anziano d’età, designa il Coordinatore e i Referenti d’Area.

2.         L’Assemblea di Coordinamento è convocata, a cura del Coordinatore, con avviso scritto, recante l’ora e il luogo della riunione e le materie all’ordine del giorno, da trasmettere – anche in forma telematica, con modalità che assicurino la prova del ricevimento – almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Un termine di preavviso inferiore è ammesso per ragioni d’urgenza. L’Assemblea di Coordinamento si riunisce almeno una volta per ciascun semestre e, in ogni caso, laddove il Comitato Operativo lo ritenga necessario ovvero su richiesta (a) Della Direzione Regionale o del Consiglio Regionale di ANPAS Liguria o (b) di almeno un terzo delle associate che compongono il Coordinamento. Delle riunioni dell’Assemblea di Coordinamento è redatto sommario verbale, a cura del segretario designato dalla medesima Assemblea.

3.         Il Comitato Operativo è validamente costituito e opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Coordinatore ovvero – in caso di assenza – dal componente più anziano d’età. Il Comitato persegue, per quanto possibile, l’obiettivo di una gestione unanime e condivisa. In ogni caso, laddove necessario, il Comitato delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti. Il Comitato Operativo è convocato, a cura del Coordinatore, con avviso scritto, recante l’ora e il luogo della riunione e le materie all’ordine del giorno, da trasmettere – anche in forma telematica, con modalità che assicurino la prova del ricevimento – almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Un termine di preavviso inferiore è ammesso per ragioni d’urgenza. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

4.         È ammessa la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea di Coordinamento e del Comitato Operativo anche in audio-video conferenza, a condizione che sia assicurata a ciascun partecipante la possibilità di udire e prendere parte alla discussione e alle eventuali deliberazioni.

5.         I Consiglieri Regionali appartengono al Comitato Operativo di coordinamento sinché essi permangono nella relativa carica. I Referenti d’Area permangono in carica sino al termine naturale del mandato del Consiglio Regionale nel corso del quale sono stati nominati e comunque, per il disbrigo delle attività ordinarie, sino alla nomina dei successivi Referenti d’Area, da parte della Direzione Regionale.

Capo II – Sedi Secondarie e Strutture Operative Regionali

Articolo 6 – Sedi Secondarie

1.         In conformità a quanto previsto dall’Articolo 3 dello Statuto di ANPAS Liguria, il Consiglio Regionale può istituire eventuali sedi secondarie dell’Associazione entro il territorio della Regione Liguria. Il numero di sedi secondarie istituite non può eccedere, di norma e fatte salve particolari esigenze organizzative, quello di una per ciascuna area metropolitana o provinciale.

2.         Ai fini dell’istituzione di sedi secondarie ANPAS Liguria si avvale, in via prioritaria, delle strutture e dei locali messi a disposizione dalle associate presenti sul territorio di riferimento.

Articolo 7 – Strutture Operative Regionali

1.         Su proposta della Direzione Regionale, il Consiglio Regionale può deliberare la costituzione di Strutture Operative Regionali, temporanee o permanenti, allo scopo di assicurare la migliore organizzazione e il coordinamento delle differenti Aree di attività di ANPAS Liguria, disciplinandone il funzionamento e le relative attribuzioni.

2.         Le Strutture Operative Regionali costituiscono articolazione di ANPAS Liguria e non godono di propria autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e patrimoniale. Esse operano, in raccordo con la Direzione Regionale, sotto il coordinamento di un Responsabile Regionale d’Area o di un Consigliere Regionale Delegato, con la partecipazione necessaria dei Referenti d’Area d’afferenza, appartenenti a ciascun Coordinamento Metropolitano e Provinciale, ove nominati. Il Consiglio Regionale può prevedere l’attribuzione, alle Strutture Operative costituite, di budget di spesa o particolari dotazioni dedicati allo sviluppo e alla realizzazione di progetti o attività specifiche.

3.         Il Consiglio Regionale, su proposta della Direzione Regionale, può integrare la composizione delle Strutture Operative Regionali, secondo necessità, anche avvalendosi di professionisti ed esperti non appartenenti agli Organi Associativi di ANPAS Liguria, ovvero alle associate.
Titolo III – Associate e Affiliate – Disposizioni Integrative

Articolo 8 – Norma Generale

1.         Il procedimento di ammissione ed esclusione delle associate, i requisiti, i diritti e i doveri delle medesime, nonché il procedimento di adesione ad ANPAS in qualità di affiliata, sono regolati dallo Statuto e dal Regolamento di ANPAS, oltreché dallo Statuto dell’Associazione. Il presente Titolo prevede disposizioni integrative, interpretative, organizzative e procedimentali delle disposizioni ivi previste, in conformità con le medesime nonché con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Articolo 9 – Domanda e Procedimento di Ammissione

1.         L’organizzazione di volontariato avente sede in Liguria, che intenda essere associata ad ANPAS deve trasmettere ad ANPAS Liguria, sottoscritta dal legale rappresentante, esclusivamente in formato elettronico, a mezzo posta elettronica certificata, in conformità al Regolamento di ANPAS, i documenti seguenti:

a)          domanda di ammissione, su modello conforme a quello approvato dal Consiglio Regionale di ANPAS Liguria, unitamente a copia del verbale dell’assemblea degli associati che ha deliberato l’adesione ad ANPAS e la presentazione di tale domanda;

b)         copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, i quali presentino previsioni coerenti con le indicazioni previste dallo statuto tipo, approvato da ANPAS;

c)          copia del regolamento generale, laddove esistente, nonché degli altri eventuali regolamenti in vigore;

d)         attestazione di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione organizzazioni di volontariato, nonché ad ogni altro eventuale registro o albo, a carattere nazionale, regionale o locale; nel caso l’organizzazione di volontariato sia costituita in forma di associazione riconosciuta, certificato attestante l’attribuzione della personalità giuridica;

e)          copia delle autorizzazioni amministrative in essere per l’esercizio delle proprie attività, ove richieste;

f)          relazione attestante le caratteristiche, le attività e la struttura dell’organizzazione (storia, attività e servizi, metodi e programmi di formazione, dotazioni strumentali, convenzioni in essere con soggetti pubblici e privati, nonché ogni altra informazione ritenuta rilevante);

g)         prospetto recante indicazione degli organi associativi in carica (e del relativo mandato) e copia dei verbali o dei provvedimenti di elezione o nomina;

h)         copia del libro o registro degli associati, nonché del separato libro o registro vidimato degli associati volontari;

i)           prospetto relativo alla dotazione di personale e alle dotazioni strumentali;

j)           copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, con copia della deliberazione assembleare di approvazione, nonché copia della relazione dell’organo amministrativo e/o della relazione di missione e di quella dell’organo di controllo (laddove nominato);

k)         copia del certificato di attribuzione del codice fiscale, da cui si evinca il nome del legale rappresentante in carica e la sede legale;

l)           copia dell’ultimo bilancio sociale approvato (ove previsto);

m)       copia delle polizze assicurative in essere, stipulate dall’organizzazione (RC diversi, infortuni e malattie);

n)         scheda di rilevazione dei dati e questionario di autovalutazione del Codice Etico “Essere ANPAS”.

2.         Laddove l’organizzazione impieghi autoveicoli, essa dovrà – inoltre – trasmettere, unitamente alla domanda di cui al comma 1 e nel medesimo formato, copia del documento unico di circolazione relativo a ciascuno degli autoveicoli impiegati (o dei documenti equipollenti).

3.         Laddove l’organizzazione impieghi personale dipendente essa dovrà – altresì – trasmettere, unitamente alla domanda di cui al comma 1 e nel medesimo formato, copia del documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità.

4.         Nel caso in cui l’organizzazione di volontariato che domanda l’ammissione sia costituita da meno di un anno, in deroga al requisito temporale previsto dal Regolamento di ANPAS, la documentazione di cui al comma 1, lett. j), è sostituita da copia di situazione economico-patrimoniale infra-annuale, non anteriore al trentesimo giorno precedente alla presentazione della domanda, corredata da copia del verbale di approvazione da parte dell’organo statutariamente competente a deliberare l’adesione ad ANPAS e da apposita relazione dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo (laddove nominato). Nei casi si cui al presente comma, la copia del bilancio consuntivo approvato, con copia della deliberazione assembleare di approvazione, nonché copia della relazione dell’organo amministrativo e/o della relazione di missione e di quella dell’organo di controllo (laddove nominato) sono trasmesse al termine del primo anno di esercizio.

5.         All’adunanza dell’assemblea degli associati dell’organizzazione di volontariato che delibera l’adesione ad ANPAS deve prendere parte un rappresentante di ANPAS Liguria, delegato dal Presidente Regionale. La deliberazione assembleare deve prevedere l’espressa adesione allo Statuto di ANPAS, allo Statuto di ANPAS Liguria e al Codice Etico “Essere ANPAS” che l’organizzazione di volontariato si impegna a condividere con tutti gli associati.

6.         Il Consiglio Regionale, per il tramite degli Uffici di ANPAS Liguria, riceve la domanda di ammissione e provvede ad effettuare le necessarie verifiche di ammissibilità, conformità e completezza richiedendo, se del caso, all’organizzazione di volontariato interessata, le integrazioni ritenute opportune. Entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione completa, eventualmente prorogabile per identico periodo, il Consiglio Regionale adotta parere motivato in ordine all’ammissione. Copia del parere è trasmessa all’organizzazione di volontariato interessata.

7.         In caso di parere positivo, lo stesso parere è trasmesso immediatamente ad ANPAS, unitamente alla domanda di ammissione, per gli adempimenti di competenza della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale. In caso di parere negativo, l’organizzazione di volontariato interessata può richiedere che sul medesimo si pronunci l’assemblea di ANPAS Liguria, nei modi previsti dallo Statuto dell’Associazione. Trascorso il termine ivi previsto in assenza di un’istanza di riesame, ovvero in esito alla deliberazione dell’assemblea di ANPAS Liguria, il parere è comunque trasmesso ad ANPAS, unitamente alla domanda di ammissione.

8.         Il procedimento di competenza di ANPAS Liguria si conclude entro il termine di sei mesi dalla ricezione della domanda di ammissione completa, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi.

9.         ANPAS Liguria si attiene all’esito del procedimento di ammissione, comunicato da ANPAS, conformemente allo Statuto e al Regolamento di ANPAS, nonché allo Statuto di ANPAS Liguria.       

Articolo 10 – Ulteriori Diritti e Doveri delle Associate

1.         Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, dallo Statuto e dal Regolamento di ANPAS, nonché dallo Statuto di ANPAS Liguria, ogni associata ha il diritto di:

a)          essere pienamente e puntualmente informata delle iniziative e delle attività di ANPAS Liguria, nonché di tutte le iniziative e attività di interesse nazionale, regionale e territoriale cui ANPAS Liguria o le associate possano prendere parte;

b)         essere informata ed avvalersi delle convenzioni e degli accordi stipulati da ANPAS e/o da ANPAS Liguria, con enti pubblici o privati, in favore delle associate; essere informata ed avvalersi, in condizioni di parità, dei servizi offerti da ANPAS e/o da ANPAS Liguria in favore delle associate, anche in relazione alle funzioni di Rete Associativa Nazionale esercitate da ANPAS medesima;

c)          avvalersi dell’assistenza, della rappresentanza e della tutela prestate da ANPAS Liguria, anche in relazione alla promozione, alla protezione e alla difesa dell’immagine pubblica delle associate e delle loro attività e iniziative, oltreché del movimento nel suo complesso.

2.         Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, dallo Statuto e dal Regolamento di ANPAS, nonché dallo Statuto di ANPAS Liguria, ogni associata ha il dovere di:

a)          partecipare – attivamente e proattivamente – alle iniziative e alle attività di ANPAS e di ANPAS Liguria;

b)         cooperare proficuamente con l’Associazione e con le altre associate nella realizzazione di tutte le attività, anche di interesse generale, che facciano capo ad ANPAS e/o ad ANPAS Liguria, ivi incluse le attività svolte in qualità di Rete Associativa Nazionale, rispettando le prescrizioni operative impartite dagli Organi Associativi competenti;

c)          informare preventivamente ANPAS Liguria, anche ai fini della massima diffusione e condivisione delle informazioni tra le associate, delle attività e delle iniziative intraprese;

d)         adottare una condotta coerente con i principi e gli obbiettivi di ANPAS, con i valori cui l’attività volontaria si ispira e più in generale, con la propria appartenenza al movimento, astenendosi da attività e/o iniziative che possano (i) confliggere o interferire con (ovvero danneggiare o compromettere) le attività di ANPAS e ANPAS Liguria intraprese nell’interesse comune delle associate, democraticamente determinato dagli Organi Associativi competenti e (ii) compromettere, danneggiare o impedire le attività e le iniziative di un’altra associata;

e)          riconoscere il ruolo di rappresentanza istituzionale svolto da ANPAS ed ANPAS Liguria nell’interesse comune di tutte le associate e nei confronti delle istituzioni internazionali, nazionali e locali, astenendosi dall’adottare iniziative che possano comprometterne o limitarne l’efficacia, ovvero compromettere o arrecare danno ai legittimi interessi di un’altra associata. Allo scopo, ferma l’autonoma e libera determinazione di ciascuna associata, dare corretta informazione all’Associazione delle iniziative intraprese nei confronti delle istituzioni locali, nell’interesse di una o più associate;

f)          conformarsi e fare in modo che i propri associati si conformino (i) alle disposizioni di legge e di regolamento per tempo applicabili alle organizzazioni di volontariato e all’esecuzione delle attività di interesse generale e/o di attività diverse, ivi incluse le disposizioni inerenti l’assicurazione obbligatoria del personale volontario; (ii) alle disposizioni previste dagli accordi e dalle convenzioni conclusi da ANPAS Liguria – con controparti pubbliche o private – per lo svolgimento di attività di interesse generale e/o di attività diverse; (iii) ai regolamenti e alle disposizioni operative adottati dagli Organi Associativi di ANPAS o di ANPAS Liguria in relazione allo svolgimento di attività di interesse generale e/o di attività diverse; (iv) a tutte le disposizioni applicabili alle attività di Servizio Civile;

g)         fare corretto utilizzo dei loghi e degli emblemi di ANPAS e, più in generale, applicare le disposizioni di regolamento relative all’immagine comune delle associate e del movimento. In particolare: (i) utilizzare, per i mezzi associativi, una livrea conforme alle linee guida adottate da ANPAS e (ii) fare in modo che tutto il personale, volontario o dipendente, indossi sempre – nello svolgimento delle attività associative – una divisa conforme, per colori, foggia e caratteristiche, alle linee guida adottate da ANPAS;

h)         applicare al personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto da ANPAS e rispettare le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di lavoro e previdenza;

i)           informare tempestivamente ANPAS Liguria di qualsivoglia variazione nell’assetto amministrativo e organizzativo, con particolare riferimento alle variazioni e agli avvicendamenti occorsi relativamente agli organi e alle cariche associativi;

j)           trasmettere ad ANPAS Liguria, entro trenta giorni dall’approvazione, in formato elettronico (i) copia del bilancio consuntivo, della relazione dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo (ove costituito) e della relazione di missione, e (ii) copia del bilancio sociale (nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge).

3.         ANPAS Liguria, anche nella sua qualità di articolazione territoriale di ANPAS – Rete Associativa Nazionale, esercita, nei confronti delle associate, attività di vigilanza e controllo in relazione:

a)          al mantenimento dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di ANPAS, nonché dallo Statuto di ANPAS Liguria per l’adesione;

b)         al puntuale rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, dei doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento di ANPAS, dallo Statuto di ANPAS Liguria nonché dal presente Regolamento Generale, dal Codice Etico “Essere ANPAS”, e dagli altri regolamenti di ANPAS e dell’Associazione;

c)          all’operatività e al corretto e continuo svolgimento di attività di interesse generale e/o di attività diverse.

4.         Per le finalità di cui al precedente comma 3, ogni associata ha il dovere di (i) fornire ad ANPAS Liguria e/o ai suoi delegati – nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati delle persone fisiche – tutti i documenti e/o le informazioni che le siano richieste rendendo disponibile, in particolare, in ogni momento, la documentazione elencata all’articolo 9, e (ii) consentire, presso le proprie sedi, la visita di personale delegato da ANPAS Liguria.

5.         Nel contesto e all’esito delle attività di vigilanza e controllo, ANPAS Liguria può – laddove rilevi irregolarità – invitare l’associata a porvi rimedio entro congruo termine. Nei confronti dell’associata che ometta di conformarsi all’invito formulato, il Consiglio Regionale può avviare la procedura prevista dall’articolo 13, comma 3, lett. c), dello Statuto di ANPAS Liguria, per l’esclusione dell’associata.

Articolo 11 – Sedi Secondarie e Sezioni delle Associate

1.         In conformità alle previsioni del Regolamento di ANPAS, nel caso in cui un’associata intenda stabilire una sede secondaria o costituire una sezione, ovvero promuovere la costituzione di una nuova organizzazione di volontariato nel territorio della Regione Liguria, essa è sempre tenuta a dare preventiva informazione ad ANPAS Liguria, comunicando ogni elemento utile alla valutazione dell’iniziativa, oltre alle ragioni della medesima.

2.         Ricevuta la comunicazione preventiva di cui al comma 1, entro novanta giorni, il Consiglio Regionale di ANPAS Liguria accerta con propria deliberazione la compatibilità dell’iniziativa proposta dall’associata con i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento di ANPAS, dallo Statuto di ANPAS Liguria, nonché dal presente Regolamento Generale, avuto particolare riguardo per la possibile interferenza con le attività e/o i legittimi interessi di altre associate.

3.         Ai fini dell’accertamento di cui al comma 2, la Direzione Regionale, anche per il tramite degli Uffici di ANPAS Liguria:

a)          acquisisce il parere obbligatorio dei Coordinamenti distrettuali o interdistrettuali interessati, laddove istituiti, per il tramite delle Assemblee di Coordinamento, approvati con l’astensione obbligatoria dal voto dell’associata proponente; ovvero, laddove non siano costituiti Coordinamenti distrettuali o interdistrettuali acquisisce il parere delle associate già operanti sul territorio interessato dall’iniziativa;

b)         può acquisire il parere di Enti o Amministrazioni che operino sul territorio interessato, al fine di valutare la conformità dell’iniziativa con le esigenze del territorio medesimo;

c)          può richiedere all’associata proponente maggiori informazioni o chiarimenti, anche in sede di audizione.

4.         Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso – per l’espletamento delle necessarie attività istruttorie, incluse le attività indicate al precedente comma 3 – per un massimo di novanta giorni. Il parere di compatibilità reso dal Consiglio Regionale di ANPAS Liguria è vincolante per l’associata proponente.

5.         Avverso il parere del Consiglio Regionale, l’associata proponente può proporre ricorso all’Assemblea di ANPAS Liguria, entro il termine di sessanta giorni. L’Assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncia nel corso della prima adunanza utile.  

Articolo 12 – Morosità, Cessazione dell’Attività o Scioglimento

1.         Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento delle quote associative e di ogni altro contributo od onere dovuto ad ANPAS e/o ANPAS Liguria, il Presidente Regionale, accertato – con l’ausilio degli Uffici di ANPAS Liguria – il mancato pagamento da parte di una associata, invita la medesima ad adempiere, con comunicazione scritta, entro un termine perentorio.

2.         Laddove l’associata inadempiente non provveda alla regolarizzazione della posizione entro il termine assegnato, il Presidente Regionale provvede alla comunicazione prevista dall’articolo 13, comma 3, lett. b) dello Statuto di ANPAS Liguria, al fine di consentire al Consiglio Nazionale l’adozione delle deliberazioni conseguenti.

3.         L’accertamento della cessata attività ultrannuale o dello scioglimento di un’associata, al fine di provvedere alle comunicazioni previste dall’articolo 13, comma 3, lett. d) dello Statuto di ANPAS Liguria, è deliberato dal Consiglio Regionale, su proposta della Direzione Regionale che provvede alla relativa istruttoria anche avvalendosi degli Uffici di ANPAS Liguria.

Articolo 13 – Affiliate

1.         All’adesione delle Affiliate si applica, in quanto compatibile e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina di cui all’articolo 9, con esclusione delle lettere e), h), j), k), l), m), n) del comma 1, nonché dei commi 2, 3, 4 e 5.

2.         La deliberazione di adesione ad ANPAS in qualità di affiliata è assunta dall’organo statutariamente competente dell’organizzazione interessata.

3.         L’iscrizione di cui all’articolo 9, comma, lett. d), è sostituita dall’eventuale iscrizione allo specifico registro previsto per legge secondo la natura dell’organizzazione.
Titolo IV – Organi e Incarichi Associativi
Capo I – Assemblea Regionale

Sezione I – Disposizioni Generali

Articolo 14 – Costituzione e Apertura dell’Assemblea Regionale

1.         Le associate comunicano ad ANPAS Liguria i nominativi dei propri delegati, completi di dati anagrafici, con le modalità previste dall’avviso di convocazione dell’Assemblea Regionale, entro il settimo giorno antecedente la data prevista per l’adunanza.

2.         L’associata che non sia in regola con il versamento delle quote associative e/o che non abbia regolarmente sottoscritto la tessera associativa di cui all’articolo 8 dello Statuto di ANPAS per l’anno precedente, ovvero che non abbia sanato la propria situazione debitoria nei confronti di ANPAS e/o ANPAS Liguria in esito a invito ad adempiere del Presidente Regionale, ai sensi dell’articolo 12, non partecipa all’Assemblea Regionale.

3.         Entro il giorno antecedente la data prevista per l’adunanza, il Presidente Regionale – con l’ausilio del Consigliere Segretario e degli Uffici di ANPAS Liguria – verifica la regolarità delle deleghe conferite dalle associate. Prima dell’apertura dei lavori assembleari, gli Uffici di ANPAS Liguria provvedono alle formalità di accreditamento dei delegati, in base alle determinazioni assunte dal Presidente Regionale ai sensi del presente comma. Le contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle deleghe e/o al diritto di un’associata di partecipare all’Assemblea Regionale sono rimesse all’Assemblea Regionale medesima, la quale provvede alla loro risoluzione nella stessa adunanza, successivamente all’apertura dei lavori e in via preliminare all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno.

4.         Nel caso in cui chi presiede l’adunanza ne ravvisi la necessità o l’opportunità, successivamente all’apertura dei lavori, l’Assemblea Regionale provvede alla nomina di eventuali commissioni, ritenute utili per il buon andamento dei lavori assembleari.

5.         Alle adunanze dell’Assemblea Regionale partecipano, con diritto di intervenire ma senza diritto di voto, salvo che essi non intervengano in qualità di delegati: i Consiglieri Regionali, i componenti della Direzione Regionale, i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o dell’Organo di Controllo e del Collegio Regionale dei Probiviri, i Presidenti Regionali Emeriti, i Consiglieri Nazionali e i componenti della Direzione Nazionale associati a una delle associate di ANPAS Liguria.

6.         I Consiglieri Regionali – anche qualora intervengano all’Assemblea Regionale in qualità di delegati – non hanno diritto di partecipare alle votazioni in relazione all’approvazione del bilancio, alla loro revoca e alla loro responsabilità e non sono computati ai fini dei relativi quorum costitutivi e deliberativi.

Articolo 15 – Partecipazione in Tele-Videoconferenza

1.         Con deliberazione motivata del Consiglio Regionale, può disporsi la convocazione di adunanze dell’Assemblea Regionale da tenersi a distanza, per il tramite strumenti di tele-videoconferenza. Il Presidente Regionale può inoltre ammettere, contestualmente alla convocazione delle adunanze dell’Assemblea Regionale, che alle stesse i delegati possano prendere parte tramite strumenti di tele-videoconferenza.

2.         Gli strumenti di tele-videoconferenza adottati devono consentire:

a)          al presidente d’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione di ciascun delegato;

b)         a ciascun delegato di udire la discussione e di prendervi parte attivamente, nonché di partecipare liberamente alle deliberazioni esprimendo il proprio voto, con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Articolo 16 – Modalità di Voto

1.         L’Assemblea Regionale delibera, di norma, con voto palese per alzata di mano ovvero – laddove disponibili e comunque nel caso di ricorso al collegamento in tele-videoconferenza – con l’ausilio di sistemi elettronici e/o informatici che assicurino la corretta e immediata rilevazione del voto e dei risultati. Il presidente d’assemblea, nel caso lo ritenga opportuno, può disporre che alla votazione palese si proceda per appello nominale.

2.         Nei casi previsti dallo Statuto di ANPAS Liguria e – in ogni caso – ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno un quinto dei delegati presenti, il presidente d’assemblea può disporre che una o più votazioni abbiano luogo a scrutinio segreto, tramite costituzione di apposito seggio elettorale, ovvero –  laddove disponibili e comunque nel caso di ricorso al collegamento in tele-videoconferenza – con l’ausilio di sistemi elettronici e/o informatici che assicurino la corretta e immediata rilevazione del voto e dei risultati, nonché la segretezza del voto stesso.

3.         Le operazioni di voto segreto hanno luogo sotto la direzione del presidente d’assemblea, il quale si avvale del segretario e degli scrutatori nominati, secondo quanto previsto dallo Statuto di ANPAS Liguria. Nel caso si proceda a voto segreto per l’elezione degli Organi Associativi di ANPAS o di ANPAS Liguria, delle operazioni di voto è responsabile la Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 17 e si applicano gli articoli 17, 18 e 19.

Sezione II – Elezione degli Organi Associativi

Articolo 17 – Commissione Elettorale

1.         Nel caso il cui l’Assemblea Regionale debba procedere all’elezione degli Organi Associativi di ANPAS o di ANPAS Liguria, essa provvede – in apertura dei lavori e successivamente alla nomina del segretario – alla nomina di una Commissione Elettorale, composta da un minimo di cinque, sino a un massimo di nove membri scelti tra i delegati. La Commissione Elettorale designa, tra i suoi componenti, un presidente e un segretario. Non possono far parte della Commissione Elettorale coloro che siano candidati a ricoprire cariche negli Organi Associativi di ANPAS o di ANPAS Liguria.

2.         La Commissione Elettorale così costituita:

a)          riceve dal Presidente Regionale le candidature per l’elezione degli Organi Associativi di ANPAS e/o di ANPAS Liguria, si esprime in ordine alla candidabilità ed eleggibilità degli interessati;

b)         predispone e verifica il materiale necessario alle operazioni di voto, ivi incluse le schede elettorali;

c)          conduce le operazioni elettorali e ne assicura il regolare svolgimento, dirimendo eventuali controversie interpretative che dovessero insorgere nel corso delle operazioni medesime;

d)         provvede allo scrutinio delle schede elettorali e alla compilazione delle graduatorie.

3.         Delle operazioni della Commissione Elettorale è redatto processo verbale, a cura della medesima, sottoscritto da tutti i componenti e consegnato al presidente dell’assemblea al termine delle operazioni di voto.

Articolo 18 – Candidature

1.         Ciascuna associata ha il diritto e di presentare candidature per l’elezione degli Organi Associativi di ANPAS e di ANPAS Liguria.

2.         Il diritto di cui al comma 1 resta sospeso nei confronti dell’associata che non sia in regola con il versamento delle quote associative e/o che non abbia regolarmente sottoscritto la tessera associativa di cui all’articolo 8 dello Statuto di ANPAS per l’anno precedente, ovvero che non abbia sanato la propria situazione debitoria nei confronti di ANPAS e/o ANPAS Liguria in esito a invito ad adempiere del Presidente Regionale, ai sensi dell’articolo 12, entro il termine per la presentazione delle candidature.

3.         Le candidature devono pervenire ad ANPAS Liguria – esclusivamente sul modello approvato dalla Direzione Regionale – a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata A/R, ovvero a mani, presso la sede dell’Associazione, entro il ventesimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea Regionale, unitamente a copia del documento di identità di ciascun candidato.

4.         Per l’elezione del Consiglio Regionale, ciascuna associata ha diritto di presentare – tra i propri associati – un massimo di due candidati, i quali siano in regola con il tesseramento in conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento di ANPAS.

5.         Per l’elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o dell’Organo di Controllo, nonché per l’elezione del Collegio Regionale dei Probiviri ciascuna associata ha diritto di presentare un candidato, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento con riguardo allo specifico incarico.

6.         Le candidature a Consigliere Regionale, componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o dell’Organo di Controllo e componente del Collegio Regionale dei Probiviri sono tutte tra loro incompatibili. La candidatura del medesimo associato a più di una carica, tra quelle indicate dal presente comma, è causa di inammissibilità di tutte le candidature presentate per l’associato interessato.

7.         Per l’elezione del Consigliere Nazionale di ANPAS, di competenza dell’Assemblea Regionale, nonché per la designazione dei candidati al Consiglio Nazionale di ANPAS, ciascuna associata ha diritto di presentare – tra i propri associati – un candidato, in regola con il tesseramento in conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento di ANPAS. La candidatura deve essere sottoscritta – oltreché dall’associata proponente – da un numero di associate non inferiore a dieci, in qualità di sostenitrici.

8.         Per la designazione dei candidati al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e al Collegio Nazionale dei Probiviri ciascuna associata ha diritto di presentare un candidato, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento con riguardo allo specifico incarico. La candidatura deve essere sottoscritta – oltreché dall’associata proponente – da un numero di associate non inferiore a dieci, in qualità di sostenitrici.

9.         Le associate che abbiano sottoscritto una candidatura in qualità di sostenitrici non possono presentare, per la medesima carica, la candidatura di un proprio associato.

10.      Le candidature a Consigliere Nazionale, componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e componente del Collegio Nazionale dei Probiviri sono tutte tra loro incompatibili. La candidatura del medesimo associato a più di una carica, tra quelle indicate dal presente comma, è causa di inammissibilità di tutte le candidature presentate per l’associato interessato.

Articolo 19 – Procedimento Elettorale

1.         Prima dell’apertura delle operazioni elettorali, l’Assemblea Regionale determina, con voto palese, su proposta della Direzione Regionale, il numero di associati da designare per la successiva elezione del Consiglio Nazionale ad opera del Congresso Nazionale, in conformità allo Statuto e al Regolamento di ANPAS.

2.         Nel caso in cui debba procedersi, ai sensi di legge, alla nomina dell’Organo di Controllo, in luogo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, l’Assemblea Regionale determina inoltre, con voto palese, i criteri di composizione di tale Organo, se collegiale – composto da tre componenti effettivi e due supplenti – ovvero monocratico.

3.         Ciascun delegato all’Assemblea Regionale esprime il proprio voto per l’elezione degli Organi Associativi per il tramite delle schede predisposte dalla Commissione Elettorale, recanti l’indicazione dell’elenco alfabetico dei candidati.

4.         Per l’elezione del Consiglio Regionale, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o dell’Organo di Controllo e del Collegio Regionale dei Probiviri ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari, nel massimo, a un terzo dei componenti dell’Organo Associativo da eleggere. Laddove l’Assemblea Regionale abbia determinato di procedere alla nomina dell’Organo di Controllo in composizione monocratica, ciascun delegato può esprimere una sola preferenza.

5.         Per l’elezione del Consigliere Nazionale di competenza dell’Assemblea Regionale e per la designazione dei candidati al Consiglio Nazionale ciascun delegato può esprimere una sola preferenza.

6.         L’indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, l’apposizione di altri segni grafici, di cancellature, o qualsivoglia altra alterazione è causa di nullità della scheda elettorale.

7.         Al termine delle operazioni di voto dichiarato dalla Commissione Elettorale, la medesima provvede allo scrutinio delle schede, compilando le graduatorie nominative con indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e procede – quindi – a norma dell’articolo 17, comma 3.

8.         Risultano eletti alla carica, rispettivamente, di Consigliere Regionale o di componente del Collegio Regionale dei Probiviri, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in base alla graduatoria di competenza, sino a concorrenza dei posti disponibili. I candidati che seguono costituiscono la graduatoria dei non eletti ai fini dell’eventuale surroga dei componenti, per vacanza comunque determinatasi.

9.         Risultano eletti alla carica di componenti effettivi del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, in base alla graduatoria di competenza, i primi tre candidati per numero di voti. Risultano eletti alla carica di componenti supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, i successivi due candidati per numero di voti. I candidati che seguono costituiscono la graduatoria dei non eletti ai fini dell’eventuale surroga dei componenti, per vacanza comunque determinatasi.

10.      In caso di elezione dell’Organo di Controllo:

a)          se in composizione monocratica, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, iscritto  al registro nazionale dei revisori legali;

b)         se in composizione collegiale, si applica il precedente comma 9, fatta salva la necessaria presenza, tra i componenti effettivi, di almeno un revisore legale dei conti iscritto all’apposito albo.

11.      Risulta eletto alla carica di Consigliere Nazionale, di competenza dell’Assemblea Regionale, il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

12.      Risultano designati quali candidati al Consiglio Nazionale i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in base alla graduatoria di competenza, sino a concorrenza dei posti disponibili.

13.      In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di adesione al movimento.

14.      Nel caso in cui il numero di candidati a una carica sia eguale al numero di componenti da eleggere l’Assemblea Regionale, su proposta del presidente d’assemblea, prima dell’inizio delle operazioni elettorali, può determinare che all’elezione si proceda con modalità di voto differenti da quelle indicate dal presente articolo, inclusa l’acclamazione. Laddove tale modalità di voto sia adottata per il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o dell’Organo di Controllo in composizione collegiale, la graduatoria ai fini della ripartizione tra componenti effettivi e componenti supplenti è compilata dalla Commissione Elettorale in base all’anzianità di adesione al movimento.

15.      Alla proclamazione degli eletti e dei designati provvede il presidente d’assemblea.

Capo II – Consiglio Regionale

Articolo 20 – Attribuzioni e Strumenti del Consiglio Regionale

1.         Il Consiglio Regionale è organo amministrativo di ANPAS Liguria, cui competono – fatti salvi i poteri riservati dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché dagli Statuti di ANPAS e ANPAS Liguria, all’Assemblea Regionale, tutti i poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria, dell’Associazione.

2.         Al Consiglio Regionale competono, in particolare, oltre ai poteri attribuiti per legge all’organo amministrativo e a quelli previsti dallo Statuto di ANPAS Liguria, le seguenti attribuzioni:

a)          adozione – per successiva approvazione da parte dell’assemblea – degli strumenti di programmazione economico-finanziaria generale e dei piani pluriennali di investimento; approvazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria puntuale, ivi inclusi i budget da attribuire alle differenti Aree di attività di ANPAS Liguria;

b)         approvazione e successiva esecuzione, in conformità con le linee programmatiche definite dall’Assemblea Regionale, degli strumenti di programmazione operativa, dei piani di lavoro e degli strumenti operativi di controllo di gestione ritenuti opportuni;

c)          organizzazione e determinazione delle dotazioni e delle competenze degli Uffici di ANPAS Liguria e – in generale – della struttura amministrativa e gestionale dell’Associazione;

d)         approvazione di operazioni sul patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Associazione; nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo Statuto di ANPAS Liguria, costituzione di società od altri enti, ovvero partecipazione dell’Associazione ai medesimi;

e)          costituzione di commissioni e comitati consiliari, temporanei o permanenti, per lo studio di specifiche questioni d’interesse, ovvero per l’organizzazione di attività di interesse comune, composti da Consiglieri Regionali e – laddove necessario od opportuno – anche da professionisti ed esperti non appartenenti agli Organi Associativi di ANPAS Liguria, ovvero alle associate;

f)          approvazione di procedure e regolamenti relativi a materie e attività specifiche, ivi inclusi i regolamenti relativi alle attività proprie di ANPAS Liguria e alle attività svolte dalle associate congiuntamente o sotto il coordinamento di ANPAS Liguria;

g)         coordinamento delle attività di ANPAS Liguria nell’ambito di altri enti associativi e non associativi, ovvero di organismi (quali conferenze, tavoli di lavoro e commissioni), operanti presso o promossi da enti pubblici o privati;

h)         promozione, coordinamento e sorveglianza delle attività dei Coordinamenti interdistrettuali e distrettuali;

i)           esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle associate, previste dagli Statuti di ANPAS e ANPAS Liguria, dal Regolamento di ANPAS, nonché dal presente Regolamento Generale, ivi incluse le funzioni previste per legge in capo alle Reti Associative Nazionali;

j)           promozione di attività finalizzate a favorire la massima partecipazione delle associate al movimento, lo scambio e la condivisione di esperienze e competenze, la diffusione di nuove sperimentazioni e lo sviluppo delle associate e del movimento nel suo complesso;

k)         determinazione della politica generale dell’Associazione, sulla base degli indirizzi espressi dall’Assemblea Regionale.   

3.         Con esclusione dei poteri riservati per legge all’organo amministrativo in sede collegiale, il Consiglio Regionale può delegare proprie attribuzioni alla Direzione Regionale, a uno o più comitati consiliari, istituiti a norma del precedente comma 2, nonché a uno o più Consiglieri Regionali Delegati, determinando il contenuto, i limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio Regionale può, inoltre, nominare un Direttore Generale, oltreché uno o più Procuratori di ANPAS Liguria, determinandone le attribuzioni e i poteri.

Articolo 21 – Partecipazione in Tele-Videoconferenza

1.         Il Presidente Regionale può disporre la convocazione di riunioni del Consiglio Regionale da tenersi a distanza, per il tramite strumenti di tele-videoconferenza. Il Presidente Regionale può inoltre ammettere, contestualmente alla convocazione delle riunioni del Consiglio Regionale che alle stesse possa prendersi parte tramite strumenti di tele-videoconferenza.

2.         Gli strumenti di tele-videoconferenza adottati devono consentire:

a)          a chi presiede di accertare l’identità e la legittimazione di ciascun partecipante;

b)         a ciascuno di udire la discussione e di prendervi parte attivamente, nonché di partecipare liberamente alle deliberazioni esprimendo il proprio voto, con le modalità di cui al successivo articolo 22.

Articolo 22 – Intervento e Modalità di Voto

1.         Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, con diritto di intervenire ma senza diritto di voto: i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o dell’Organo di Controllo e del Collegio Regionale dei Probiviri, i Presidenti Regionali Emeriti, i componenti della Direzione Regionale che non siano anche Consiglieri Regionali, i Consiglieri Nazionali e i componenti della Direzione Nazionale associati a una delle associate di ANPAS Liguria.

2.         Laddove lo ritenga necessario od opportuno, il Presidente Regionale può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio Regionale, per essere auditi in relazione a materie o attività specifiche, ovvero in occasione di particolari ricorrenze, professionisti o esperti, rappresentanti di ANPAS, di istituzioni ed enti pubblici e privati, delle associate o delle affiliate.

3.         Alla redazione e alla cura dei verbali del Consiglio Regionale provvede il Consigliere Segretario, nominato ai sensi del successivo articolo 26. Il Consigliere Segretario può designare uno o più segretari aggiunti, anche avvalendosi dei componenti degli Uffici di ANPAS Liguria, per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di sua assenza.

4.         Il Consiglio Regionale delibera, di norma, con voto palese per alzata di mano ovvero – laddove disponibili e comunque nel caso di ricorso al collegamento in tele-videoconferenza – con l’ausilio di sistemi elettronici e/o informatici che assicurino la corretta e immediata rilevazione del voto e dei risultati. Il presidente della riunione, nel caso lo ritenga opportuno, può disporre che alla votazione palese si proceda per appello nominale.

5.         Nei casi previsti dallo Statuto di ANPAS Liguria e – in ogni caso – ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri Regionali presenti, il presidente della riunione può disporre che una o più votazioni abbiano luogo a scrutinio segreto, tramite costituzione di apposito seggio elettorale, ovvero –  laddove disponibili e comunque nel caso di ricorso al collegamento in tele-videoconferenza – con l’ausilio di sistemi elettronici e/o informatici che assicurino la corretta e immediata rilevazione del voto e dei risultati, nonché la segretezza del voto stesso.

6.         Le operazioni di voto segreto hanno luogo sotto la direzione del presidente della riunione, il quale si avvale del segretario e può nominare, tra i Consiglieri Regionali presenti, sino a cinque scrutatori, per assisterlo nello scrutinio delle schede.

Capo III – Altri Organi e Incarichi Associativi

Articolo 23 – Attribuzioni e Funzionamento della Direzione Regionale

1.          La Direzione Regionale è organo esecutivo e gestionale di ANPAS Liguria. Conformemente allo Statuto di ANPAS Liguria, la Direzione Regionale provvede all’esecuzione e all’attuazione di tutte le deliberazioni degli Organi Associativi di ANPAS Liguria, coadiuvando – a tal fine – il Presidente Regionale.

2.          Alla Direzione Regionale competono:

a)         ogni attività istruttoria e preparatoria necessaria all’efficace ed efficiente esercizio di tutti i poteri di amministrazione spettanti al Consiglio Regionale, nonché la predisposizione e l’approvazione delle proposte di deliberazione per il Consiglio Regionale stesso;

b)        la gestione economico-finanziaria e patrimoniale ordinaria di ANPAS Liguria, in conformità con gli strumenti di programmazione adottati dall’Assemblea Regionale e dal Consiglio Regionale;

c)         l’organizzazione, il coordinamento e la supervisione delle attività di ANPAS Liguria, sia interne che esterne, ivi incluse le attività nei confronti delle associate, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale;

d)        la gestione dei rapporti tra ANPAS Liguria e la Direzione Nazionale, in relazione alle attività di ANPAS.

3.          La Direzione Regionale provvede, inoltre, all’esercizio dei poteri di gestione delegati dal Consiglio Regionale a norma del presente Regolamento Generale.

4.          Al fine di assicurare il migliore esercizio delle attività di gestione e amministrazione attribuite alla Direzione Regionale a norma dello Statuto di ANPAS Liguria e del presente Regolamento Generale, il Consiglio Regionale individua – tra i componenti della Direzione Regionale stessa – i Consiglieri Regionali Delegati e i Responsabili Regionali d’Area, per ciascuna delle Aree di attività d’interesse dell’Associazione. A costoro competono, oltre ai poteri e alle funzioni attribuiti dal presente Regolamento Regionale e a quelli oggetto di delega, la promozione e il coordinamento operativo delle attività afferenti all’Area di competenza attribuita e la direzione delle Strutture Operative, sotto la responsabilità della Direzione Regionale. Per l’esercizio delle proprie funzioni, i Consiglieri Regionali Delegati e i Responsabili Regionali d’Area si avvalgono degli Uffici di ANPAS Liguria.

5.          Alle riunioni della Direzione Regionale si applicano le disposizioni previste dallo Statuto di ANPAS Liguria e dal presente Regolamento Generale per le riunioni del Consiglio Regionale, in quanto compatibili.

Articolo 24 – Presidente e Ufficio di Presidenza

1.          Al Presidente Regionale, oltre ai poteri e alle funzioni attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento di ANPAS, dallo Statuto di ANPAS Liguria e dal Presente Regolamento, competono la promozione e la direzione della politica generale dell’Associazione e delle sue attività. In tale propria capacità, il Presidente, d’intesa con la Direzione Regionale e in coerenza con le deliberazioni del Consiglio Regionale, cura le relazioni di ANPAS Liguria con enti e istituzioni pubblici e privati, nonché con la Presidenza Nazionale di ANPAS.

2.          Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Presidente Regionale si avvale dell’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente Regionale medesimo, dal Vicepresidente e dal Consigliere Segretario, previsto dal successivo articolo 26. L’Ufficio di Presidenza è organo consultivo del Presidente Regionale e si riunisce senza formalità.

3.          Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente Regionale, i Presidenti Emeriti ed altri componenti della Direzione Regionale, nonché il Direttore Generale.

Articolo 25 – Vicepresidente

4.          Il Vicepresidente – in qualità di vicario – esercita le funzioni, i poteri e le attribuzioni proprie del Presidente Regionale in caso di sua assenza o di suo impedimento, temporanei o permanenti.

5.          Il Vicepresidente esercita, inoltre, in qualità di Consigliere Regionale Delegato, gli altri poteri e funzioni al medesimo delegati dal Presidente Regionale o dal Consiglio Regionale.

Articolo 26 – Consigliere Segretario

1.          Il Consiglio Regionale nomina – tra i Consiglieri Regionali che compongono la Direzione Regionale – il Consigliere Segretario di ANPAS Liguria. Al Consigliere Segretario, in qualità di Consigliere Regionale Delegato, è attribuita la responsabilità dell’Area amministrativa dell’Associazione.

2.          Il Consigliere Segretario coadiuva e supporta il Presidente Regionale e la Direzione Regionale nel disbrigo di tutti gli atti di amministrazione di ANPAS Liguria, nonché nell’organizzazione e nella promozione delle attività degli Organi Associativi e nella gestione operativa degli Uffici dell’Associazione.

Articolo 27 – Presidenti Emeriti

1.          Il Consiglio Regionale può attribuire con propria deliberazione – a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente Regionale e siano cessati dal mandato – il titolo di Presidente Emerito di ANPAS Liguria. Il titolo di Presidente Emerito ha natura personale e non è conferito a termine, fatti salvi il diritto di rinunziarvi e la revoca da parte del Consiglio Regionale, per ragioni di indegnità. Il titolo di Presidente Emerito non comporta obblighi per l’interessato, né diritti ulteriori, fatta eccezione per quanto previsto dal presente Regolamento Generale.

2.          I Presidenti Emeriti possono intervenire alle riunioni del Consiglio Regionale e alle adunanze dell’Assemblea Regionale, con diritto di parola e senza diritto di voto.

Articolo 28 – Direttore Generale          

1.          Nel caso in cui il Consiglio Regionale provveda alla sua nomina, il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dagli Organi Associativi competenti, provvede alla direzione degli Uffici di ANPAS Liguria e ad assicurare il regolare svolgimento della funzione amministrativa dell’Associazione.

2.          Il Direttore Generale coadiuva il Presidente Regionale, il Consigliere Segretario e la Direzione Regionale nelle attività di rispettiva competenza, garantendo – in ogni tempo – il necessario supporto e il raccordo operativo con gli Uffici dell’Associazione.

3.          Al Direttore Generale compete – inoltre – ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Regionale, ivi incluse le eventuali funzioni di rappresentanza esterna dell’Associazione, conferite in qualità di Procuratore.

4.          Il Direttore Generale non appartiene agli Organi Associativi di ANPAS Liguria. Il Consiglio Regionale definisce il rapporto contrattuale tra il Direttore Generale e ANPAS Liguria e ne determina il compenso.

Articolo 29 – Conferenza dei Presidenti

1.          Al fine di condividere e discutere argomenti di interesse dell’Associazione, il Presidente Regionale, anche su richiesta del Consiglio Regionale, può convocare la Conferenza dei Presidenti. La Conferenza è organo consultivo del Consiglio Regionale e si compone del presidente di ciascuna associata o suo delegato.

2.          Alla Conferenza dei Presidenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di organizzazione dettate per l’Assemblea Regionale.

Articolo 30 – Poteri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

1.          Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è garante della trasparenza e della regolarità amministrativa e contabile di tutte le attività di ANPAS Liguria.

2.          Al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti spettano, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per l’esercizio delle proprie funzioni, i più ampi poteri di ispezione ed accesso. Spetta, in particolare, al Collegio il potere di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti a disposizione di ANPAS Liguria, nonché di chiedere e ottenere informazioni dagli Organi Associativi.

3.          Il Presidente Regionale e il Consigliere Segretario assicurano la più ampia cooperazione degli Uffici con riguardo alle richieste documentali e di informazioni pervenute dal Collegio.

4.          In caso di inerzia del Presidente Regionale spetta al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti richiedere la convocazione del Consiglio Regionale o dell’Assemblea Regionale, indicando le materie di competenza, da porre all’Ordine del Giorno.

5.          Delle riunioni e delle attività di verifica e ispezione esercitate dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è redatto verbale, conservato in apposito libro a cura del Collegio medesimo.  

6.          Laddove sia costituito l’Organo di Controllo al medesimo spettano, oltre a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, anche i poteri attribuiti al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti dallo Statuto di ANPAS Liguria e dal presente Regolamento Generale.

Articolo 31 – Poteri del Collegio Regionale dei Probiviri

1.          Fatti salvi i casi in cui lo Statuto di ANPAS Liguria e il presente Regolamento Generale espressamente lo escludono, compete al Collegio Regionale dei Probiviri decidere delle controversie insorte tra associate, nonché tra queste e l’Associazione, in ordine all’interpretazione e all’applicazione dello Statuto di ANPAS Liguria, al presente Regolamento Generale e a tutti gli altri Regolamenti dell’Associazione, oltre a quelle che – in ogni caso – abbiano ad oggetto la vita e le attività associative.

2.          Compete, inoltre, al Collegio Regionale dei Probiviri decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti del Consiglio Regionale, con esclusione di quelli per i quali lo Statuto di ANPAS Liguria o il presente Regolamento Generale prevedano il ricorso all’Assemblea Regionale.

3.          Nei casi di cui al comma 2, il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla data nella quale l’associata o l’interessato ne abbiano avuto conoscenza.

4.          Nel procedimento innanzi al Collegio Regionale dei Probiviri sono assicurati i diritti della difesa e il contraddittorio tra le parti. Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica secondo diritto, salvi i casi in cui le parti concordemente richiedano di giudicare ex bono et aequo.

5.          Avverso le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri non è ammesso appello. Il preventivo ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri è condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale.

6.          Delle riunioni del Collegio Regionale dei Probiviri è redatto verbale, conservato in apposito libro a cura del Collegio medesimo.

Articolo 32 – Decadenza e Revoca delle Cariche

1.          Il Consigliere Regionale di cui sia proposta la decadenza dalla carica, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto di ANPAS Liguria, non partecipa alla relativa votazione e non è computato ai fini dei quorum, sia costitutivi che deliberativi.

2.          I provvedimenti di decadenza dalla carica di Consigliere Regionale, assunti dal Consiglio Regionale, sono comunicati all’interessato a mezzo posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso all’Assemblea Regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

3.          La revoca, da parte dell’Assemblea Regionale, di uno o più Consiglieri Regionali, componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o componenti del Collegio Regionale dei Probiviri è ammessa per giusta causa. La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un terzo delle associate. Su tale proposta l’Assemblea Regionale delibera a scrutinio segreto. La delibera di revoca si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle associate; tale delibera è inappellabile e avverso la stessa non è ammesso ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

4.          La revoca dalla rispettiva carica, da parte del Consiglio Regionale, del Presidente, del Vicepresidente, del Consigliere Segretario e degli altri componenti della Direzione Regionale è ammessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Regionali. Non partecipano al voto e non sono computati ai fini dei relativi quorum, costitutivi e deliberativi, i Consiglieri Regionali dei quali sia proposta la revoca dalla rispettiva carica. Sulla proposta di revoca il Consiglio Regionale delibera a scrutinio segreto

5.          La revoca dei Coordinatori o dei Referenti d’Area, nominati presso i Coordinamenti interdistrettuali o distrettuali, può essere disposta dal Consiglio Regionale sentito il parere obbligatorio dell’Assemblea di Coordinamento.

Titolo V – Disposizioni Transitorie e Finali

Disposizione I – Entrata in Vigore

1.          Il presente Regolamento Generale entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

2.          Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II, nonché quelle di cui al Capo III del Titolo IV entrano in vigore dal giorno successivo alla prima adunanza dell’Assemblea Regionale, convocata per l’elezione del Consiglio Regionale, a far data dall’approvazione del presente Regolamento Generale.

Disposizione II – Procedimenti di Ammissione in Corso

1.          Alle domande di ammissione presentate sino alla data di approvazione del presente Regolamento Generale continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.

Disposizione III – Presidente Onorario

1.          Al Presidente Onorario di ANPAS Liguria, in carica alla data di approvazione del presente regolamento – fatta salva la conservazione del titolo attribuito – si applicano le disposizioni previsti per i Presidenti Emeriti.