Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:
I requisiti di partecipazione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono, inoltre, presentare domanda i giovani che:
- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista;
- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.
Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo:
- nel corso del 2020 e del 2021, a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente;
- abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
- abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.
Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.